In base all’articolo 7 del Decreto Legislativo 39/2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, arriva la proroga dell’obbligo di contradditorio preventivo per il 2024.
Questa disposizione temporanea ha temporaneamente risolto il problema dell’individuazione degli atti relativi ai tributi locali soggetti al contraddittorio preventivo, introdotto dal Decreto Legislativo 219/2023 (nuovo articolo 6-bis della legge 212/2000).
L’articolo 6-bis ha stabilito che, a partire dal 18 gennaio 2024, gli enti locali devono comunicare agli interessati lo schema degli atti tributari autonomamente impugnabili prima di emetterli, per consentire un contraddittorio informato. Devono anche concedere al contribuente almeno 60 giorni per presentare controdeduzioni e/o accedere agli atti del fascicolo tributario.
Il diritto al contraddittorio si applica a tutti gli atti autonomamente impugnabili, ad eccezione di quelli automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione o di controllo formale della dichiarazione. La precisa identificazione di questi atti è prevista in un decreto ministeriale in fase di elaborazione.
Il mancato rilascio del decreto ha creato incertezze operative nell’individuare quali atti siano soggetti al contraddittorio. Questo ha spesso bloccato l’attività accertativa degli enti.
Proroga dell’obbligo di contradditorio preventivo per il 2024
Per risolvere questo problema, l’articolo 7 del Decreto Legislativo 39/2024 esclude l’applicazione delle norme sul contraddittorio per gli atti emessi entro il 30 aprile prossimo, applicando la disciplina precedente fino a quella data. Ciò significa che, almeno fino al 18 gennaio 2024, non esisteva alcun obbligo di contraddittorio preventivo generalizzato per i tributi locali, come confermato dalla giurisprudenza della Cassazione.
Questa disposizione segue quanto già indicato nell’atto di indirizzo del vice Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 febbraio 2024, che ha chiarito che, fino all’emissione del decreto ministeriale e fino al 30 aprile, nulla cambia per quanto riguarda le procedure di contraddittorio.
Il comma 3 dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 39/2024 affronta anche il caso in cui lo schema di atto risulti già inviato agli interessati, stabilendo che si applica comunque la proroga dei termini di decadenza prevista dall’articolo 6-bis. Questo significa che se il termine per presentare controdeduzioni scade dopo il termine di decadenza per la notifica dell’avviso di accertamento o nei 120 giorni precedenti, il termine viene differito di 120 giorni dalla data di scadenza originale.
Tuttavia, a partire dal 1° maggio, si ripresenterà l’incertezza nell’individuazione degli atti esclusi dal contraddittorio, a meno che entro tale data non risulti emanato il decreto ministeriale che li elenca specificamente, al fine di evitare il contenzioso che probabilmente si verificherà, considerando la sanzione di annullabilità prevista dalla legge in caso di violazione delle norme sul contraddittorio.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it