Promozione della “compliance”: le comunicazioni per i soggetti Iva. Chi non ha trasmesso la dichiarazione relativa al 2017 nel termine ordinario (30 aprile 2018) potrà rimediare presentandola entro il prossimo 30 luglio, applicando il ravvedimento operoso.
Nell’ambito delle attività finalizzate alla promozione dell’adempimento spontaneo, l’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 27 giugno 2018, ha stabilito le modalità con cui vengono messe a disposizione dei contribuenti soggetti passivi Iva le informazioni dalle quali risulta la possibile mancata presentazione della dichiarazione Iva relativa al 2017 o la presentazione della stessa con la compilazione del solo quadro VA.
I contribuenti interessati ricevono un’apposita comunicazione, con la possibilità di presentare la dichiarazione Iva entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario ovvero di regolarizzare eventuali errori od omissioni mediante l’istituto del ravvedimento operoso, versando le somme dovute con sanzioni ridotte in base al tempo trascorso dalla commissione delle violazioni (articolo 13, Dlgs 472/1997).
Quali dati vengono comunicati al contribuente
Il provvedimento, innanzitutto, prevede che l’Agenzia delle entrate utilizza i dati delle fatture trasmessi dai contribuenti soggetti passivi Iva per verificare l’eventuale mancata presentazione della dichiarazione Iva per l’anno d’imposta 2017, ovvero la presentazione della stessa con il solo quadro VA compilato.
A tal proposito, l’Agenzia trasmette specifiche comunicazioni per consentire ai contribuenti di valutare la correttezza dei dati in suo possesso e di fornire elementi e informazioni in grado di giustificare la presunta anomalia rilevata.
In particolare, le comunicazioni contengono i seguenti dati:
- codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente
- numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta
- data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione Iva entro i termini prescritti
- data e protocollo telematico della dichiarazione Iva trasmessa per il periodo di imposta 2017, in caso di compilazione del solo quadro VA.
Come vengono comunicati i dati
La comunicazione viene trasmessa via pec ed è consultabile anche all’interno del “Cassetto fiscale” e dell’interfaccia web “Fatture e Corrispettivi”.
La richiesta di informazioni
Coloro che ricevono la comunicazione possono a loro volta richiedere, anche mediante un intermediario, informazioni e chiarimenti o segnalare all’Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.
Come mettersi in regola
Coloro che non hanno trasmesso la dichiarazione Iva per il 2017 possono mettersi in regola, presentandola entro 90 giorni decorrenti dal 30 aprile 2018 (che, si ricorda era il termine ordinario), cioè entro il prossimo 30 luglio (il 29 luglio cade di domenica), versando le sanzioni in misura ridotta (ravvedimento operoso).
Anche coloro che hanno presentato la dichiarazione Iva per il 2017 compilando solo il quadro VA, possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi, ricorrendo al ravvedimento operoso e beneficiando, quindi, della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni.
Infine, il provvedimento ricorda che la possibilità di usufruire della riduzione delle sanzioni, graduate in ragione della tempestività dell’intervento correttivo, prescinde dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.