La direttiva 2008/118/Ce del 16 dicembre 2008 stabilisce il regime generale relativo alle accise gravanti, direttamente o indirettamente, sul consumo di determinati prodotti. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva, gli Stati membri possono applicare a tali prodotti “altre imposte indirette aventi finalità specifiche, purché tali imposte siano conformi alle norme fiscali comunitarie applicabili per le accise o per l’imposta sul valore aggiunto in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo dell’imposta; sono escluse da tali norme le disposizioni relative alle esenzioni”.
Con la sentenza 5 marzo 2015, causa n. C-553/13, la Corte di giustizia si è pronunciata in merito alla corretta interpretazione della soprariportata disposizione – e, in particolare, sulla nozione di “finalità specifiche” in essa contenuta – nell’ambito di una controversia volta a stabilire la legittimità delle domande di rimborso dell’imposta nazionale (estone) sulla vendita al dettaglio di un prodotto sottoposto ad accisa (nella specie, combustibile liquido), presentate da una società estone.
Al riguardo, la Corte osserva preliminarmente che, affinché la destinazione predeterminata del gettito di un’imposta gravante su prodotti sottoposti ad accisa consenta di considerare che tale imposta persegue una finalità specifica ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, è necessario che l’imposta in questione miri, di per se stessa, a garantire la realizzazione della finalità specifica invocata e, quindi, che sussista un nesso diretto tra l’uso del gettito derivante dall’imposta e la predetta finalità specifica.
In assenza di un siffatto meccanismo di destinazione predeterminata del gettito, invero, un’imposta che grava sui prodotti soggetti ad accisa può essere considerata perseguire una finalità specifica ai sensi della citata disposizione soltanto qualora tale imposta sia concepita – quanto alla sua struttura, segnatamente riguardo alla materia imponibile o all’aliquota d’imposta – in modo tale da influenzare il comportamento dei contribuenti, nel senso di consentire la realizzazione della finalità specifica invocata, ad esempio, mediante una forte tassazione dei prodotti di cui trattasi al fine di scoraggiarne il consumo (in questi termini, vedi la sentenza 27 febbraio 2014, causa n. C-82/12).
Nel caso di specie, dagli atti di causa emerge che il gettito dell’imposta estone sulle vendite, che è peraltro riscossa sulla maggior parte dei prodotti e dei servizi venduti ai consumatori finali nel territorio della città di Tallinn, è stato assegnato dalla medesima città al finanziamento dell’esercizio, da parte di quest’ultima, della sua competenza in materia di organizzazione del trasporto pubblico nel suo territorio – competenza che le è conferita dalla legge relativa all’organizzazione degli enti locali – ed è stato utilizzato esclusivamente per tale finalità.
Sul punto, la Corte rileva che, anche se tale circostanza può effettivamente costituire un elemento da prendere in considerazione al fine di individuare la sussistenza di una finalità specifica ex articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, si deve tuttavia constatare che tale destinazione riguarda spese generali incombenti alla città di Tallinn a prescindere dall’esistenza dell’imposta in esame; tali spese generali possono, quindi, essere finanziate dal gettito di imposte di qualsiasi natura. Pertanto, la finalità specifica invocata – ossia il finanziamento dell’organizzazione del trasporto pubblico nel territorio della città di Tallinn – non sembra poter essere distinta da una finalità puramente di bilancio.
Va detto, peraltro, che la normativa nazionale in esame non prevede nessun meccanismo di destinazione predeterminata del gettito dell’imposta de qua, quando grava sui combustibili liquidi soggetti ad accisa, a finalità ambientali o di salute pubblica. A tale proposito, non si può considerare che la semplice destinazione del gettito all’organizzazione del trasporto pubblico consenta di stabilire un nesso diretto tra l’uso del gettito della predetta imposta e tali finalità ambientali e di salute pubblica; non risulta, inoltre, che l’imposta sulle vendite, quando grava sui combustibili liquidi soggetti ad accisa, soddisfi le condizioni soprarichiamate, ossia che essa sia concepita, per quanto riguarda la sua struttura, in maniera tale da dissuadere i contribuenti dall’utilizzare tali combustibili o da incoraggiarli ad adottare un comportamento i cui effetti sarebbero meno nocivi per l’ambiente o la salute pubblica rispetto al comportamento che i medesimi contribuenti adotterebbero in assenza dell’imposta in parola.
Sulla base di tali premesse, la Corte di giustizia ha quindi concluso nel senso di dichiarare l’incompatibilità dell’imposta nazionale estone sulle vendite al dettaglio di combustibile liquido sottoposto ad accisa con l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/Ce.