contenzioso-tributarioGli aspetti più significativi della disciplina di riferimento (articolo 17 del decreto legislativo 546/1992) e gli orientamenti più recenti della giurisprudenza di legittimità.

 

L’articolo 17 del Dlgs 546/1992 completa la disciplina generale in materia di notificazioni degli atti del processo dinanzi alle Commissioni tributarie recata dal precedente articolo 16, dettando le specifiche regole riguardanti il “luogo” in cui l’attività di notifica deve essere eseguita.

 

La disposizione in parola, assumendo carattere di specialità, prevale sotto diversi profili rispetto alle regole del codice di rito civile (l’articolo 1, comma 2, del decreto sul contenzioso tributario prevede infatti che i giudici tributari applicano le norme del decreto 546/1992 e, soltanto “per quanto da esse non disposto e con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile”). A seguire vengono pertanto esaminati gli aspetti più salienti della disciplina recata dal citato articolo 17, così come elaborati dalla più recente giurisprudenza della Corte di cassazione.

 

Notificazione mediante “consegna in mani proprie”

 

Una prima regola peculiare è quella dettata dal comma 1 della disposizione in commento il cui primo periodo sancisce che “le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio”. La giurisprudenza ha spiegato al riguardo che la “consegna in mani proprie” “rappresenta, stante il carattere speciale del sistema tributario rispetto alle norme processuali civilistiche, la modalità di comunicazione e notificazione di atti e provvedimenti alla quale si può sempre ricorrere – Cass. 16234/2010” (Cassazione, 23555/2012; vedi anche Cassazione 7059/2014 e 3795/2016) e che detta locuzione identifica “tutte le forme di notifica previste dagli articoli 138 e 140 c.p.c., e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario (Cass. 9381/2007; 10474/03; 4274/03 e 15687/02)” (Cassazione 1047/2010, 3795/2016, 7059/2014, 20570/2011).

 

Notificazione presso il domicilio eletto

 

La parte processuale ha facoltà di indicare un luogo (“domicilio eletto”) in cui intende ricevere le notificazioni degli atti del processo tributario (in genere, per i contribuenti assistiti in giudizio da un difensore abilitato, detto domicilio eletto coincide con lo studio/ufficio del professionista). L’elezione di domicilio assume un particolare rilievo perché, come anticipato, sempre ferma restando la validità della notifica mediante “consegna in mani proprie”, le notifiche del processo fiscale devono essere fatte “nel domicilio eletto (e, soltanto in mancanza di questo, ndr) … presso la sede o la residenza dichiarata dalla parte all’atto della sua costituzione in giudizio”. In base all’articolo 17, comma 2, inoltre, l’elezione di domicilio, così come l’indicazione della residenza o della sede, “hanno effetto anche per i successivi gradi del processo”, ancora una volta in ragione della prevalenza della norma processuale tributaria rispetto alle ordinarie regole del cpc (Cassazione 18444/2016, 847/2014, 8713 e 3351/2013).

 

Sul punto, la giurisprudenza ha comunque chiarito che è soltanto nulla (e, pertanto, in questo caso deve esserne disposta d’ufficio la rinnovazione ex articolo 291 cpc, salvo che la parte intimata non si sia costituita in giudizio, ipotesi nella quale la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’articolo 156, secondo comma, cpc), la notifica dell’impugnazione eseguita:

 

 

  • non presso il domicilio eletto, ma presso il procuratore non domiciliatario (Cassazione 16486/2016, 9083/2015, 576/2010)
  • presso il domicilio personale della parte e non al suo procuratore nel domicilio dichiarato o eletto (Cassazione 14502/2015)
  • presso la parte appellata, rimasta assente nel giudizio di appello, anziché nel domicilio eletto per il primo grado (Cassazione 4011/2014; vedi anche 14403 e 13026 del 2014).

 

 

In caso di elezione di domicilio presso una persona o un ufficio, la notifica “può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell’ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell’elezione” (articolo 141, primo comma, cpc) e, in tal caso, la consegna della copia dell’atto in mani del soggetto domiciliatario “equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario”, mentre il rifiuto del domiciliatario di ricevere l’atto è considerato equipollente alla notificazione in mani proprie (Cassazione 10476/2006, 3725/2010).

 

Variazioni del domicilio eletto o della “residenza” o della “sede” dichiarata. Generale onere di notificazione

 

L’articolo 17, comma 1, secondo periodo, prevede che le variazioni del domicilio o della residenza o della sede “hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui è stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione”. Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha in particolare osservato che “la variazione di domicilio, per essere opponibile, deve essere notificata non solo alla segreteria ma anche alle parti costituite” (Cassazione 4151/2014; vedi anche 16699/2013, 7938 e 13238 del 2016); mentre, in difetto della notifica della denuncia di variazione, “i successivi atti del processo continuano ad essere validamente notificati nel luogo originariamente dichiarato)” (Cassazione 15389/2013, 14586/2014, 7938 e 16189 del 2016).

 

Variazione dell’indirizzo dello studio del difensore domiciliatario. Onere di diligenza del notificante

 

La regola per la quale le variazioni del domicilio, per essere opponibili, devono essere notificate alla segreteria e alle parti costituite, subisce una deroga nelle ipotesi di trasferimento dello studio del difensore presso il quale la parte ha eletto domicilio per la notificazione degli atti del processo. Al riguardo, la prevalente giurisprudenza ha ritenuto che il difensore domiciliatario non è tenuto a comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio, sussistendo invece un onere del notificante di effettuare apposite ricerche per individuare il nuovo luogo di notificazione, ove quello a sua conoscenza sia stato mutato (vedi Cassazione 13238, 5982 e 5153 del 2016, 20209/2015, 10014/2014); l’accertamento del domicilio effettivo del difensore deve essere effettuato, anche tramite consultazione on line, “presso l’albo professionale, il quale rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l’obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede” (Cassazione 4594/2016, 24940/2013). La sentenza di Cassazione 20323/2014 ha altresì sottolineato la sufficienza della consultazione dell’albo professionale on line, senza che possa imputarsi al notificante un eventuale esito negativo della notifica eseguita in luogo non corretto, a causa del mancato aggiornamento dei dati, in quanto “l’accessibilità telematica di un albo implica, evidentemente, che le informazioni presenti nel portale siano idonee ad ingenerare un legittimo affidamento sulla loro attendibilità ed attualità”. In termini contrari, altre pronunce hanno ritenuto soltanto nulla la notifica dell’appello tributario non andata a buon fine in conseguenza del trasferimento dello studio del procuratore domiciliatario, quando “sia mancata un’idonea ed inequivoca comunicazione dell’avvenuto trasferimento…” (Cassazione 22747/2015, 12539/2014; vedi anche Cassazione 5749/2016).

 

Notificazione presso la segreteria della Commissione tributaria per mancanza o assoluta incertezza del luogo in cui eseguire la notifica

 

L’articolo 17, comma 3, del Dlgs 546/1992, con una disposizione “di chiusura”, prevede che “Se mancano l’elezione di domicilio o la dichiarazione della residenza o della sede nel territorio dello Stato o se per la loro assoluta incertezza la notificazione o la comunicazione degli atti non è possibile, questi sono comunicati o notificati presso la segreteria della commissione”. Al riguardo, la Corte di cassazione ha chiarito che la possibilità di procedere alla comunicazione e alla notificazione degli atti del processo tributario di merito presso la segreteria della Commissione trova applicazione non solo nei casi, espressamente menzionati, di originaria carenza o inidoneità delle indicazioni fornite dalla parte, ma “anche nelle ipotesi in cui non risulti adempiuto l’onere di comunicare le successive variazioni e, pertanto, la sopravvenuta inefficacia delle indicazioni fornite renda in concreto impossibile procedere alla notificazione e alla comunicazione (vedi. Cass. n. 7946 del 2003; n. 8618 del 2003 e n. 13698 del 2005)” (Cassazione 6939/2006; vedi anche Cassazione 18527/2010, 5749 e 13238 del 2016)

 

Nullità della notificazione e ordine di rinnovazione ex articolo 291 cpc

 

In virtù di un principio di carattere generale, in tutte le ipotesi in cui la notificazione dell’atto sia stata materialmente eseguita, ma sia mancata la costituzione in giudizio di controparte, il giudice è tenuto a verificare d’ufficio la regolare instaurazione del contraddittorio: in questi casi, il rilievo della “semplice nullità della notifica… impone al giudice di ordinarne la rinnovazione ex artt. 291 e 350 c.p.c.” (da ultimo, vedi Cassazione, sezioni unite, 14916/2016) e l’eventuale sentenza emessa senza che sia stato disposto il rinnovo della notificazione è affetta da nullità e può essere impugnata in Cassazione per violazione di legge (Cassazione 5955/2016, 14174 e 10196 del 2015, 12439 e 1424 del 2011).