registroLa società ricorrente è una società di diritto tedesco che opera nella forma societaria di società in accomandita semplice nella gestione dei diritti relativi ai propri brevetti, marchi e modelli. Nel maggio 2005, stipulava apposito contratto per il trasferimento dei propri diritti alla propria stabile organizzazione ubicata oltreconfine e nel territorio dei Paesi Bassi.

 

L’azione dell’Amministrazione fiscale
Da una verifica fiscale, l’amministrazione finanziaria evidenziava come il trasferimento dovesse avvenire facendo emergere qualsiasi plusvalenza latente collegata ai diritti medesimi, sulla base del valore di mercato rilevato al momento del trasferimento. In sede di verifica, appunto, l’amministrazione finanziaria affermava come le plusvalenze latenti in oggetto per motivi di equità fiscale dovevano essere inscritte in bilancio con voce di ammortamento ad utile lineare e spalmate su un periodo di dieci anni. Ecco che allora veniva emesso un avviso di accertamento relativo alla determinazione separata e unitaria della base imponibile per il periodo di imposta 2005. Base imponibile determinata partendo dall’utile realizzato e aggiungendo allo stesso l’ammortamento proporzionale della posta di bilancio promemoria che, sulla base delle suddette considerazioni, sarebbe pari ad un decimo del valore delle plusvalenze latenti al netto dell’incremento del deposito relativo alle imposte sulle professioni.

 

Il ricorso dell’interessato
La società ricorrente, impugnava l’atto di verifica fiscale argomentando come la normativa tributaria richiamata  non sarebbe compatibile con il principio di libertà di stabilimento di cui all’articolo 49 TFUE. Pertanto, la riscossione scaglionata dell’imposta relativa alle plusvalenze latenti emerse in seguito alle operazioni di trasferimento degli attivi risulterebbe una misura sproporzionata rispetto alla riscossione al momento della realizzazione delle plusvalenze. Il giudice tributario, in seguito il giudice nazionale del rinvio, osserva come la normativa nazionale in materia di prelevamenti di attivi è contraria alla libertà di stabilimento e non può essere giustificata alla stregua del principio di territorialità fiscale tedesco che prevede la tassabilità, delle plusvalenze latenti prodotte, durante il periodo precedente il trasferimento degli attivi ad una stabile organizzazione ubicata in un altro Stato membro. Anche ammettendo come la determinazione dell’importo delle plusvalenze latenti, a decorrere dal momento di trasferimento degli attivi, sia una misura proporzionata, la riscossione dell’imposta prima dell’effettivo realizzo della plusvalenza non costituisce una misura proporzionata a prescindere dalla ripartizione in 5 o 10 anni. Da qui la decisione di sospendere il giudizio e  di sottoporre la questione pregiudiziale ai togati europei.

 

La questione pregiudiziale
Il giudice nazionale chiede ai giudici europei di risolvere il dubbio interpretativo sollevato sulla conformità o meno all’articolo 49 TFUE di una normativa nazionale come quella di cui al procedimento principale, che stabilisca, nel caso di operazioni di trasferimento delle attività di una società  ad una stabile organizzazione della stessa, nel caso di emersione di plusvalenze latenti, la possibilità di ripartire uniformemente l’utile relativo su cinque o dieci annualità. In altri termini, è conforme al diritto dell’Unione la tassazione delle plusvalenze in oggetto in dieci piuttosto che in cinque annualità?

 

Sulla questione pregiudiziale
L’articolo 49 TFUE, stabilisce l’eliminazione delle restrizioni alla libertà di stabilimento alla stregua della quale le società stabilite nel territorio dell’Unione possono esercitare la loro attività in altri Stati membri mediante una controllata, succursale o agenzia. Nella fattispecie della tassazione delle plusvalenze latenti, generatesi nell’ambito della giurisdizione fiscale di uno Stato membro, dal trasferimento di attivi ad altra stabile organizzazione ubicata nel territorio di altro Stato membro, ai sensi della normativa tributaria oggetto del procedimento principale le stesse verrebbero tassate nel periodo antecedente alla realizzazione mentre se le stesse plusvalenze venissero realizzate all’interno del territorio nazionale verrebbero tassate solamente al momento della loro effettiva realizzazione, profilando una disparità per il diverso trattamento finanziario. In contesti analoghi, però, i togati europei si sono già espressi nel senso di dichiarare compatibile con il diritto dell’Unione una normativa nazionale siffatta per permettere allo Stato impositore maggiori garanzie di riscossione dell’imposta.

 

Le conclusioni della Corte di giustizia
I giudici della terza sezione della Corte di giustizia europea si sono pronunciati nel senso che l’articolo 49 TFUE non osti ad una normativa fiscale nazionale, come quella di cui alla fattispecie principale, la quale preveda, nel caso di operazioni di trasferimento di attivi ad una stabile organizzazione situata nel territorio di un altro Stato membro, che la tassazione delle plusvalenze e la riscossione della relativa imposta sia rateizzata in 10 annualità.