reversibilita universitariLa pensione di reversibilità che percepisco dopo la morte di mio marito è soggetta a tassazione?

 

Nicoletta M.

 

Pensione di Reversibilità: come si tassa?

 

Le pensioni di ogni genere (e gli assegni a esse equiparati) costituiscono redditi di lavoro dipendente (articolo 49, comma 2, Tuir). Fatte salve le specifiche ipotesi di esenzione espressamente previste dalla legge (ad esempio, le pensioni di guerra), i redditi derivanti da pensione sono imponibili e vengono tassati secondo le modalità previste per i redditi di lavoro dipendente. Pertanto, anche la pensione di reversibilità erogata in favore dei familiari superstiti costituisce reddito imponibile. Tuttavia, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini Irpef i trattamenti di reversibilità corrisposti ai superstiti delle vittime del dovere, del terrorismo o della criminalità organizzata (articolo 2, comma 5, legge 407/1998 e articolo 4, comma 4, legge 206/2004).

 

La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti.

 

La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa.

 

La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso.

 

Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti:

  • il coniuge o l’unito civilmente;
  • il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell’assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

 

Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale.