PEF dei Comuni, Riduzione della TARI e Coronavirus: una riflessione sull’argomento ripercorrendo le indicazioni fornite nell’ultima nota dell’IFEL in materia.
Il nuovo metodo regolatorio ha determinato la necessità per i Comuni di adeguarsi in tempi rapidi ad una regolamentazione basata su meccanismi di considerazione e di calcolo dei costi del servizio che segna un radicale cambio di passo.
In particolare la situazione di attuale emergenza potrebbe alimentare la necessità di abbassare l’importo della Tari da corrispondere per l’anno 2020.
Questa è una richiesta quasi spontanea delle singole utenze, auspicata dalle associazioni di categoria e promessa dagli amministratori, ovviamente inclini ad accogliere queste istanze, motivate dalla oggettiva diminuzione delle quantità di rifiuti prodotti.
Come influirà tutto questo sul Piano Economico Finanziario dei Comuni?
PEF dei Comuni, Riduzione della TARI e Coronavirus: alcune indicazioni da una nota IFEL
Alcuni spunti interessanti sono giunti dall’ultima nota IFEL sulla materia.
In primo luogo, in considerazione dell’emergenza, il Legislatore è intervenuto con Dl Cura Italia per consentire un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del “metodo ARERA” (MTR). Unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all’integrale copertura dei costi del servizio.
Il comma 5 dell’articolo 1071 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019. E che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre. Con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023.
In questo contesto emergenziale si colloca il tema della potestà comunale di applicare agevolazioni, anche correlate agli effetti della stessa emergenza da virus COVID-19.
Le riduzioni sul prelievo dei Rifiuti
In generale il prelievo sui rifiuti deve garantire l’integrale copertura dei costi del servizio rifiuti. Infatti, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio”.
Esiste tuttavia un’eccezione a tale regola: il Comune può deliberare “ulteriori riduzioni ed esenzioni” rispetto a quelle già previste dalla normativa. Su questa base si è determinata un’ampia gamma di riduzioni ed esenzioni, che devono ovviamente devono sottostare ai principi generali di ragionevolezza e non discriminazione tra contribuenti.
Riduzioni atipiche
Si tratta quindi di “riduzioni atipiche” di tariffa. Ovvero agevolazioni che non hanno specifica attinenza con il servizio rifiuti. Tra queste figurano, ad esempio, quelle collegate all’ISEE e, più in generale, alle condizioni di disagio sociale riguardanti in prevalenza – ma non esclusivamente – le utenze domestiche.
Circa la modalità di copertura delle “riduzioni atipiche”, la legge n. 147 del 2013 è sufficientemente esplicita nel dire che
“può essere disposta attraverso apposite autorizzazionidi spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”
Cioè, in altri termini, a carico del bilancio comunale.
Si deve dunque ritenere che esse debbano essere iscritte nel bilancio comunale come autorizzazioni di spesa, la cui copertura èassicurata da risorse diverse dal prelievo sui rifiuti relativo all’anno di riferimento.
Riduzioni tipiche
Altra e diversa fattispecie di riduzioni del prelievo sui rifiuti è quella delle “riduzioni tipiche”. Definite tali poiché individuate dalla legge, la cui attivazione ed entità sono in vario grado soggette alla potestà regolamentare comunale, pur con criteri predeterminati.
A differenza delle riduzioni atipiche, al fine di assicurare l’integrale copertura dei costi, il relativo onere è in questo caso posto a carico della generalità dei contribuenti/utenti del servizio di gestione dei rifiuti. In quanto direttamente collegate ad una minore produzione di rifiuti o ad un minor utilizzo del servizio pubblico.
Fanno parte di questa tipologia di riduzioni ad esempio quelle previste per:
- avvio a riciclo dei rifiuti speciali assimilati (art.1, comma 649, l. 147/2013),
- mancato svolgimento del servizio (comma 656),
- zone non servite (comma 657).
Nello stesso ambito ricadono anche le riduzioni facoltative previste dal comma 659:
- abitazioni con unico occupante;
- locali diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente,
- abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;
- e altre ancora.
Per maggiori chiarimenti vi rimandiamo al testo integrale della nota IFEL, disponibile a questo link.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it