consiglio-di-stato-targaIl Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante i criteri e le modalità di attuazione dell’articolo 10 del D.Lgs. n. 243/2012 in materia di “Ricorso all’indebitamento da parte delle regioni e degli enti locali”.

 


 

La Presidenza del Consiglio, si legge nel parere n. 84/2016 del Consiglio di Stato, ha richiesto il parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con cui, d’intesa con la Conferenza Unificata, viene introdotta una disciplina di attuazione delle disposizioni riguardanti le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e/o all’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, sulla base di una programmazione fondata, rispettivamente, su intese a livello regionale e su patti di solidarietà nazionale.

 

Lo schema, che include anche le modalità attuative del potere sostitutivo dello Stato in caso di inerzia o ritardo da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, è precipuamente finalizzato a favorire l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione degli esercizi precedenti e le operazioni di indebitamento degli enti territoriali per il finanziamento degli investimenti. Il provvedimento è stato preceduto da un processo di concertazione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’economia e delle finanze e le associazioni di categoria degli enti territoriali e le regioni e le province autonome.

 

La disciplina in esame deve essere collocata nell’ambito di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 243 “Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio del bilancio ai sensi dell’art. 81, sesto comma della Costituzione”, con riferimento in particolare all’articolo 10, con cui sono stati posti i cardini fondamentali della materia con riferimento:

 

– al principio per cui il ricorso all’indebitamento da parte degli enti territoriali può essere consentito solo per finanziare spese di investimento (comma 1), fermi restando i limiti previsti dalla legge dello Stato (per gli enti locali, dall’articolo 202 e successivi del decreto legislativo n. 267 del 2000; per le regioni e le province autonome, dall’articolo 62, comma 6, del decreto legislativo n. 118 del 2011);

 

– le operazioni di indebitamento devono essere accompagnate da piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell’investimento, che devono evidenziare gli oneri da sostenere e le fonti di copertura al fine di assicurare la sostenibilità dell’investimento nel medio-lungo periodo (comma 2);

 

– le operazioni di investimento realizzate attraverso l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti devono essere effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che devono garantire, per l’anno di riferimento, il rispetto del saldo di cui all’articolo 9, comma 1, della medesima legge n. 243 del 2012, per cui si considerano in equilibrio i bilanci quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano un saldo non negativo in termini di competenza ed in termini di cassa tra entrate finali e spese finali (comma 3);

 

– al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica per il complesso degli enti territoriali della regione interessata (compresa la regione stessa) vengono demandate ad apposite intese regionali sia il ricorso alle operazioni di indebitamento sul rispettivo territorio, sia la possibilità di utilizzare gli avanzi pregressi per operazioni di investimento (comma 3);

 

– le operazioni di investimento realizzate attraverso il ricorso al debito e l’utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti non soddisfatte dalle predette intese concluse in ambito regionale sono effettuate sulla base dei “patti di solidarietà nazionali” (comma 4);

 

– infine, il comma 5 prevede che con d.P.C.M. siano disciplinati i criteri e le specifiche modalità di attuazione della disposizione in argomento.