L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha chiarito in delle recenti Faq alcuni dubbi degli operatori riguardanti il decreto legge “Agosto” (dl 104/2020).
In deroga fino al 15 ottobre le verifiche fiscali necessarie per attivare i pagamenti sopra i 5.000 euro, per le PA e le società a maggioranza di partecipazione pubblica. Qualora l’Agente della riscossione non abbia notificato in tempo il pignoramento, anche le verifiche già effettuate restano prive di qualsivoglia effetto.
PA e società a prevalenza di partecipazione pubblica sono tenute a controllare che la posizione fiscale dei beneficiari dei loro pagamenti per importi consistenti sia in regola, come da articolo 48-bis, Dpr 602/1973.
In seguito all’emergenza sanitaria ancora in corso, si è deciso, con l’allegato 1, Dpcm del 1° marzo 2020), per una sospensione a tale adempimento dal 21 febbraio per i contribuenti della cosiddetta “zona rossa” e dall’8 marzo per tutti gli altri fino al 15 ottobre 2020, al fine di aiutare la liquidità delle imprese.
Se dal 19 maggio 2020 (data in cui il Dl 34/2020 è entrato in vigore), non fosse stato attivato il pignoramento come da articolo 72-bis, Dpr 602/1973, in seguito ai regolari controlli, questi sono considerati privi d’effetto, e le PA o società a partecipazione pubblica interessate possono procedere senza altra burocrazia al pagamento verso il creditore.
PA: in deroga le verifiche fiscali per i pagamenti sopra i 5.000 euro
Nelle faq dell’Agenzia si trovano anche chiarimenti sulla proroga al 15 ottobre 2020 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non derivate da avvisi di addebito, cartelle di pagamento e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. Quindi, i pagamenti in scadenza dal 21 febbraio per la zona rossa e dall’8 marzo per le restanti sono sospesi fino al 15 ottobre 2020; dovranno poi essere eseguiti entro il 30 novembre 2020, ovvero entro un mese dalla scadenza del periodo di sospensione.
In caso di mancato pagamento di dieci rate (anche non consecutive), invece delle canoniche cinque rate previste dall’ordinamento, si determina la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate, per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 15 ottobre e i piani già in proroga in data 8 marzo 2020.
I contribuenti decaduti dai benefici della definizione agevolata (ovvero rottamazione-ter, saldo e stralcio e definizione agevolata delle risorse Ue) hanno ancora la possibilità (Dl 34/2020) di richiedere una proroga del pagamento (come da articolo 19, Dpr 602/1973) per le somme ancora dovute, in caso di tardivo, insufficiente o mancato versamento delle rate scadute nel 2019.
Infine, un ultimo chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione riguarda la sospensione dell’attività di notifica e pignoramenti, per la quale, dal 16 ottobre 2020 (ovvero alla cessazione dei relativi effetti), torneranno attivi gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore, quale l’obbligo di non rendere disponibili le somme oggetto di versamento e pignoramento all’Agente della riscossione fino alla concomitanza del debito.
Fonte: ALI - Autonomie Locali Italiane