canone-raiVenerdì 31 luglio è l’ultimo giorno a disposizione di quanti hanno compiuto 75 anni di età e, in possesso di determinati requisiti reddituali, vogliono accedere all’agevolazione introdotta dalla Finanziaria 2008. Per evitare il pagamento del canone di abbonamento alla Rai, va prodotta una dichiarazione sostitutiva, utilizzando l’apposito modello disponibile in formato elettronico sul sito dell’Agenzia delle Entrate.

 

Compilazione della dichiarazione sostitutiva

 

Con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, l’interessato attesta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 132, della legge 244/2007, relativamente ai dati anagrafici e di residenza, al numero di abbonamento alla Rai, nonché l’indicazione dell’anno per cui si chiede l’esonero.
Inoltre, il contribuente deve comunicare se è coniugato o meno. Nel primo caso, deve indicare il codice fiscale del coniuge convivente e dichiarare di non aver superato, nell’anno precedente, la soglia di reddito massima fino alla quale è riconosciuta l’agevolazione. Il beneficio, infatti, spetta se la somma dei redditi coniugali non è superiore a 6.713,98 euro (inoltre, non devono esserci altri conviventi titolari di reddito proprio).

 

Come si calcola il reddito

 

Il requisito reddituale, come accennato, deve essere riferito all’anno precedente a quello per il quale si intende fruire dell’agevolazione. Per determinare il reddito annuo, si devono sommare:

 

  • reddito imponibile (al netto degli oneri deducibili) risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per l’anno precedente (per chi è esonerato dalla presentazione della dichiarazione, si fa riferimento al reddito indicato nella certificazione unica)

 

  • redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta (ad esempio, gli interessi su depositi bancari, postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato, i proventi di quote di investimenti)

 

  • retribuzioni corrisposte da enti o organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede

 

  • redditi di fonte estera non tassati in Italia.

 

Viceversa, sono esclusi dal calcolo:

 

  • i redditi esenti da Irpef (come pensioni di guerra, rendite Inail, pensioni erogate a invalidi civili)

 

  • il reddito dell’abitazione principale e relative pertinenze

 

  • i trattamenti di fine rapporto e relative anticipazioni

 

  • altri redditi assoggettati a tassazione separata.

 

Invio della dichiarazione sostitutiva

 

La dichiarazione sostitutiva può, alternativamente, essere spedita a mezzo servizio postale in plico raccomandato, senza busta, all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.a.t. – Sportello Abbonamenti TV – 10121 – Torino, allegando una fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore, oppure essere consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate sul territorio.

 

Ricapitolando….

 

Per avere diritto all’esenzione occorre:

 

  • aver compiuto 75 anni di età, entro il termine di pagamento del canone (31 luglio)

 

  • non convivere con altri soggetti diversi dal coniuge titolari di reddito proprio

 

  • possedere un reddito, che sommato a quello del coniuge convivente, non superi complessivamente 516,46 euro per tredici mensilità (6.713,98 euro annui).

 

Ulteriori informazioni e assistenza sulle modalità di compilazione della dichiarazione possono essere chieste al call center dell’Agenzia delle Entrate – al numero 848.800.444 – o presso gli uffici presenti su tutto il territorio nazionale.