obbligo-conservazione-dichiarazioni-fiscaliIn una risposta a un interpello recente arrivano importanti indicazioni in merito alla conservazione delle dichiarazioni fiscali e i relativi obblighi.


A fornire indicazioni è l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 518/2019, fornendo chiarimenti sull’obbligo di conservazione delle dichiarazioni fiscali.

L’oggetto dell’interpello

Al fine di ottimizzare i procedimenti amministrativi e superare la tradizionale consegna fisica ai clienti delle dichiarazioni fiscali inviate all’Amministrazione finanziaria, l’istante intende procedere come segue:

  • una volta trasmessa la dichiarazione, il relativo file si dovrebbe firmare digitalmente da un socio dell’istante;
  • il file firmato digitalmente verrebbe conservato dall’istante e messo a disposizione del cliente – insieme alla ricevuta di ricezione della dichiarazione – su un’apposita piattaforma internet, entro il termine di cui all’articolo 3, comma 6, del citato D.P.R. n. 322 del 1998;
  • accedendo a un’area riservata della piattaforma, il cliente potrebbe scaricare, sottoscrivere e conservare la dichiarazione.

In alternativa alla messa a disposizione sulla piattaforma Internet, il file della dichiarazione firmato digitalmente e la ricevuta di ricezione verrebbero inviati al cliente per posta elettronica, certificata o ordinaria.

Ciò posto, l’istante chiede se la procedura di seguito prospettata sia in linea con le vigenti disposizioni di legge.

Obbligo conservazione dichiarazioni fiscali: la risposta

Le istruzioni alla compilazione dei modelli dichiarativi prevedono la sottoscrizione da parte dell’intermediario del riquadro relativo all’impegno alla presentazione telematica, presente nel frontespizio delle dichiarazioni.

Tale sottoscrizione precede l’invio telematico e, dunque, non è richiesta successivamente alla presentazione della dichiarazione.

Il contribuente è tenuto a conservare la dichiarazione fiscale, in formato cartaceo oppure in formato digitale. In quest’ultimo caso, il documento dovrà essere munito di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata, apposta dal contribuente medesimo.

La dichiarazione può essere messa a disposizione del contribuente su una piattaforma internet. Oinviata al suo indirizzo di posta elettronica, ordinaria ovvero certificata, previa “specifica richiesta” sottoscritta dal contribuente medesimo.

Questo ovviamente dopo averla trasmessa telematicamente all’Agenzia delle entrate.

Una volta ricevuta la dichiarazione, qualora il contribuente intenda stamparla, firmarla e conservarla su supporto analogico, la medesima può, comunque, essere conservata anche in modalità elettronica senza applicare le regole specifiche del C.A.D.

Ma deve essere esibita esclusivamente su supporto analogico con sottoscrizione autografa.

A questo link il testo completo della risposta dell’Agenzia delle Entrate.