In quanto soggetto passivo d’imposta, il trust deve adempiere gli specifici obblighi previsti per i soggetti Ires. Si ricordi che tutti gli adempimenti tributari del trust sono assolti dal trustee. Inoltre, gli adempimenti variano a seconda che si sia in presenza di un trust commerciale o non commerciale.
Trust commerciale
Il trust commerciale deve innanzitutto richiedere l’attribuzione di una propria partita Iva, utilizzando il modello AA7/10. Al pari di tutti i soggetti passivi Ires, è tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello Unico Società di capitali). Il trust commerciale, inoltre, è soggetto passivo Iva e, pertanto, deve rispettare le regole ordinarie di applicazione dell’imposta (in materia di fatturazione e registrazione delle operazioni effettuate, liquidazioni e versamenti periodici, comunicazione dati Iva, eccetera). Il trust commerciale è tenuto altresì ad adempiere gli obblighi formali e sostanziali relativi all’Irap previsti dal Dlgs 446/1997, in quanto soggetto passivo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), del medesimo Dlgs.
Per quanto attiene agli adempimenti contabili, l’articolo 13 del Dpr 600/1973 include i trust tra i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili. In particolare, i trust commerciali sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili previste dall’articolo 14 del citato Dpr:
- libro giornale e libro degli inventari
- registri prescritti ai fini Iva
- scritture ausiliarie nelle quali devono essere registrati gli elementi patrimoniali e reddituali, raggruppati in categorie omogenee, in modo da consentire di desumerne chiaramente e distintamente i componenti positivi e negativi che concorrono alla determinazione del reddito
- scritture ausiliarie di magazzino
- registro dei beni ammortizzabili
- registro riepilogativo di magazzino.
Trust non commerciale
Il trust non commerciale residente deve dotarsi di un proprio codice fiscale, utilizzando il modello AA5/6. Qualora poi inizi a esercitare anche attività commerciale in via secondaria e non prevalente, dovrà richiedere anche l’attribuzione della partita Iva. Il trust non commerciale è tenuto alla presentazione del modello Unico Enti non commerciali e, con riferimento all’attività commerciale eventualmente svolta in via secondaria, dovrà altresì effettuare i prescritti adempimenti ai fini Iva (fatturazione, registrazione, liquidazione, versamenti, eccetera). Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera e); il trust non commerciale è soggetto passivo Irap e, quindi, è tenuto alla presentazione della relativa dichiarazione. Infine, è obbligato alla tenuta delle scritture contabili previste per gli enti non commerciali ex articolo 20 del Dpr 600/1973.
La dichiarazione dei redditi del trust
Il trust, indipendentemente dalla natura opaca, trasparente o mista, è tenuto a determinare il proprio reddito presentando la dichiarazione dei redditi nei modi e nei tempi stabiliti per i soggetti Ires. In primo luogo, quindi, è necessario determinare il reddito del trust secondo le regole applicabili ai diversi tipi (commerciale o non commerciale, residente o non residente). Successivamente, si deve verificare se esistano o meno beneficiari individuati (ovverosia verificare se si è in presenza di untrust opaco o trasparente). Quindi, una volta determinato il proprio reddito:
- il trust opaco è tenuto ad assolvere la relativa obbligazione d’imposta
- il trust trasparente deve imputare il reddito ai beneficiari individuati, in capo ai quali sorge, di conseguenza, il relativo obbligo di versare le imposte dovute.
Come detto:
- il trust non commerciale deve presentare la propria dichiarazione dei redditi utilizzando il modello Unico Enti non commerciali
- il trust commerciale dichiara i propri redditi utilizzando il modello Unico Società di capitali.
In entrambi i casi, nella compilazione del frontespizio del modello di dichiarazione, è necessario indicare il tipo di trust (opaco, trasparente o misto).
Trust opaco
Nel caso di trust opaco, quindi, la tassazione del reddito ha luogo in capo al trust stesso. In particolare:
– il trust opaco commerciale compila il quadro RN del modello Unico Sc
– il trust opaco non commerciale compila il quadro RN del modello Unico Enc.
In ambedue i casi, sulla base di quanto emerge dal quadro RN, il trust versa l’imposta dovuta.
Trust trasparente
Nella ipotesi di trust trasparente, invece, determinato il proprio reddito, il trust lo imputa ai beneficiari individuati secondo le rispettive “quote di partecipazione” come individuate nell’atto di costituzione o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali. Pertanto, i trust trasparenti determinano il reddito complessivo senza dover liquidare l’imposta.
In particolare, il trust trasparente:
- determina il proprio reddito, senza liquidare l’imposta, compilando la sezione I del quadro PN (del modello Unico Sc o del modello Unico Enc, a seconda dei casi)
- imputa, indipendentemente dall’effettiva percezione, i redditi ai beneficiari individuati, compilando la sezione VII del quadro PN.
I beneficiari devono a loro volta indicare i redditi percepiti dal trust (che, per disposizione di legge, sono qualificati come redditi di capitale) nel proprio modello Unico Pf, compilando la sezione I-B del quadro RL (tali dati vanno riportati nei corrispondenti righi del quadro RN e, nella particolare ipotesi in cui il dichiarante sia beneficiario di più trust, deve essere compilato un rigo distinto per ogni trust, avendo cura di riportare nel quadro RN il totale degli importi indicati in ciascun rigo).
Per quanto attiene, infine, al periodo d’imposta, nella circolare 48/2008 l’Agenzia delle entrate ha precisato che “nei casi in cui il periodo di imposta di un trust trasparente non coincida con l’anno solare, il reddito da questo conseguito è imputato ai beneficiari individuati alla data di chiusura del periodo di gestione del trust stesso”. Ad esempio, nel caso di un trust con beneficiari individuati il cui periodo di gestione, in base a quanto stabilito dall’atto istitutivo, sia compreso tra il 1° aprile e il 31 marzo, il trust presenta la propria dichiarazione entro il 31 dicembre (ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, Dpr 322/1998) e i beneficiari, a loro volta, dovranno inserire il reddito nella propria dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è terminato il periodo di gestione del trust.