Il Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti ha emanato una direttiva con la quale approva uno schema di supporto, per indicare quali Società di Regolamentazione Rifiuti dovranno aiutare quelle non operative o prive di qualsiasi competenza e professionalità.
Nuovo metodo tariffario Rifiuti in Sicilia: la direttiva del Dipartimento Regionale a supporto di Comuni e Società di Regolamentazione Rifiuti.
Se alcune Società di Regolamentazione non sono nelle condizioni di validare o dare supporto ai Comuni, potranno servirsi di altre S.R.R. per il supporto tecnico.
Le S.R.R., dopo la soppressione degli Ato, sono i soggetti giuridici deputati a gestire in via esclusiva il ciclo integrato dei rifiuti nell’ambito territoriale di riferimento.
Principali compiti delle S.R.R. sarebbero quelli di esercitare attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti di affidamento, trasmettere periodicamente alla Regione i dati sull’espletamento del servizio, esprimere parere sulla modifica e l’individuazione di zone idonee alla localizzazione degli impianti smaltimento, adottare il piano d’ambito e il relativo piano economico e finanziario.
Nuovo metodo tariffario Rifiuti in Sicilia: la direttiva del Dipartimento Regionale
Senza potersi chiedere qual è la ragione di esistere di una S.R.R. priva di competenze e capacità di operare, il Dipartimento è costretto ad indicare la strada del supporto esterno (di altra Società di Regolamentazione) per consentire ad alcune Società di trasmettere il piano economico-finanziario d’ambito e l’eventuale suddivisione, in caso di differenziazione dei corrispettivi per singoli servizi, su base comunale.
La direttiva del 12 marzo scorso, ricorda come il Dipartimento (unitamente ad Anci Sicilia) abbia segnalato ad ARERA le peculiari criticità e problematiche vissute in Sicilia, rispetto alla gestione integrata dei rifiuti.
A prescindere dalle forme di collaborazione tra Società di regolamentazione, dovrà essere la S.R.R. territorialmente competente ad avere l’onere della validazione, provvedendo a trasmettere all’ARERA quanto previsto dalle varie delibere ed, in particolare, il piano economico-finanziario predisposto con i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
Il nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR) non è solo un’operazione contabile ma è necessariamente correlato anche agli aspetti organizzativi e contrattuali che disciplinano il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Secondo il Dipartimento, ciò è vero soprattutto per le ipotesi in cui il servizio sia affidato in appalto e non in concessione.
Cosa stabilisce la nuova metodologia?
La nuova metodologia stabilisce che il computo della tariffa debba avvenire attraverso i dati e gli atti, forniti e tratti dai bilanci dei gestori che, spesso, sono difficilmente leggibili perché accorpano anche costi e ricavi provenienti da altre commesse.
La difficoltà dei Comuni è proprio quella di disaggregare i dati ed imputarli secondo criteri congrui ed obiettivi.
Qualora il servizio integrato di gestione dei rifiuti sia espletato da un solo soggetto, l’acquisizione del piano economico-finanziario è sicuramente più semplice, mentre qualora ciò non accada, occorre attuare specifiche procedure organizzative.
I Comuni, in prima istanza, dovranno richiedere ai gestori del servizio i dati occorrenti, attestati dal gestore in modo coerente ed obiettivo. Gli elementi di cui il Comune necessita vanno estratti dai bilanci degli stessi gestori.
La direttiva del Dipartimento prevede che i Comuni assegnino un tempo massimo di sette giorni ai gestori, per fornire questi dati.
Le Società di Regolamentazione dovranno organizzare specifiche riunioni con i Comuni, finalizzate alla esposizione dei nuovi obblighi normativi.
Un successivo incontro tra i Comuni e la S.R.R. servirà per verificare la completezza dei dati e l’eventuale successiva validazione (fermo restando che la Società ha una funzione di Regolamentazione non di gestione).
Il comma 683 della L. n. 147/2013 individua, comunque, nel Consiglio Comunale l’organo che deve approvare la tariffa in conformità al piano economico-finanziario del servizio.
Fonte: articolo di Luciano Catania, segretario del Comune di Enna