Scatta l’introduzione della nuova soglia per l’utilizzo del contante dal 1° Luglio: ecco indicazioni per non farsi cogliere impreparati.
A partire dall’inizio del prossimo mese ci sono delle importanti novità per quanto riguarda il contante e l’utilizzo del POS.
Ecco alcune utili informazioni in vista della deadline imminente.
Nuova soglia per l’utilizzo del contante dal 1° Luglio
Infatti dal 1° luglio scatta l’introduzione della nuova soglia per l’utilizzo del contante. Quale sarà la nuova soglia?
Si passa dagli attuali 3 mila euro fino a una nuova soglia, che scende adesso a 2 mila euro.
Dunque salvo per il money transfer, per i quali la soglia massima resta fissata a 1.000 euro, queste le nuove soglie:
- fino a 1.999 euro è possibile dare soldi in contanti ad un’altra persona/azienda;
- da 2.000 euro in su è necessario l’utilizzo di strumenti tracciabili (bonifico bancario, carta di credito, ecc.) per poter trasferire risorse da un soggetto ad un altro.
Queste qui di seguito invece sono le sanzioni per chi sgarra:
Soglia limite pagamento contanti 2020 | Sanzioni parti contraenti | Sanzioni professionisti obbligati alle segnalazioni |
---|---|---|
Fino a 250.000 euro | Da 2.000 a 50.000 euro | Da 3.000 a 15.000 euro |
Oltre 250.000 euro | Da 15.000 a 250.000 euro | Da 3.000 a 15.000 euro |
Infine di certo l’emergenza sanitaria ha dato una spinta non indifferente ai pagamenti tracciabili: complice la chiusura forzata di moltissime attività, in tanti hanno puntato alla vendita online.
Le novità sul POS
Oltre a questa novità verrà introdotto anche un credito d’imposta a favore delle imprese al fine di alleviare le commissioni addebitate per l’utilizzo del Pos.
Alle partite iva, infatti, a partire dal 1° luglio sarà concesso un beneficio fiscale pari al 30% delle commissioni addebitate relativamente alle transazioni effettuate con privati consumatori mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Tuttavia la misura non è per tutti: è rivolta a chi, nell’anno precedente, non ha superato i 400 mila euro di ricavi (indipendentemente dal regime di contabilità).
Interessante appare sottolineare come tale credito non concorra alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap.
Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante l’utilizzo del modello F24.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it