La notificazione degli atti tributari – oltre che tramite ufficiali notificatori abilitati (tra i quali i messi comunali e i messi speciali autorizzati, in base all’articolo 60 del Dpr 600/1973) nel rispetto delle ordinarie regole del codice di procedura civile – può essere eseguita anche “direttamente” (vale a dire, senza intermediazione di un ufficiale notificatore) dall’ufficio, a mezzo del servizio postale, mediante invio dell’atto tramite raccomandata con avviso di ricevimento.
La norma generale di riferimento in materia è costituita dall’articolo 14 della legge 890/1982, in base al quale la notifica “degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente” può sempre essere eseguita “a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari“, attraverso la raccomandata “per atti giudiziari” (raccomandata Ag), secondo le modalità stabilite dalla riferita legge 890/1982 che, ad esempio, prevede, per l’avviso di ricevimento, l’utilizzo di buste e moduli entrambi dal caratteristico colore verde.
Inoltre, una serie di altre disposizioni consentono l’esecuzione della notifica in via “diretta” anche mediante raccomandata ordinaria con avviso di ricevimento di colore, oggi, bianco (un tempo, giallo ocra), la cui disciplina è contenuta essenzialmente nel Dpr 655/1982 e nei decreti del ministero dello Sviluppo economico del 1° ottobre 2008 e del ministero delle Comunicazioni del 9 aprile 2001.
Chiarimenti della giurisprudenza di legittimità
La regolamentazione positiva delle due riferite modalità di invio postale “diretto” presenta punti di contatto, ma anche alcune differenze, che generano anche vivaci dibattiti interpretativi. Essenziale è, pertanto, il contributo della giurisprudenza di legittimità che, in materia, ha fornito tra l’altro le indicazioni che seguono.
A. Generale applicabilità alla notificazione postale “diretta” della disciplina sulle raccomandate “ordinarie”
Sotto un primo profilo, la Corte suprema, con orientamento sempre più reiterato (cfr Cassazione, pronunce nn. 12083, 10232, 7184, 3254, tutte del 2016), ha chiarito che, in tutti i casi di notificazione postale eseguita direttamente dall’ufficio, non si applicano le regole procedurali della legge 890/1982, che riguarderebbero le sole notifiche a mezzo posta eseguite tramite l’ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore, ma occorre fare riferimento alla disciplina delle raccomandate ordinarie.
Da tale impostazione, la stessa Corte fa discendere la conseguenza che, in tutti i casi di notifica postale diretta di un atto tributario:
- non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico
- l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’articolo 1335 cc, superabile solo se lo stesso dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione
- la notifica, anche laddove eseguita mediante consegna a persona diversa dal diretto interessato, ma comunque abilitata alla ricezione per conto di questi, si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario.
B. Regime della compiuta giacenza delle raccomandate “per atti giudiziari” e delle raccomandate “ordinarie”
Un altro profilo esaminato dai giudici di nomofilachìa è quello delle conseguenze riconducibili al mancato ritiro, da parte del destinatario, dell’atto in giacenza presso l’ufficio postale. In proposito, l’articolo 8 della legge 890/1982 stabilisce che, in caso di mancato recapito, per inidoneità o assenza o rifiuto delle persone abilitate a riceverlo in luogo del destinatario, ovvero per temporanea assenza di quest’ultimo, “il piego è depositato lo stesso giorno presso l’ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito… è data notizia al destinatario a cura dell’agente postale preposto alla consegna, mediante avviso – di “comunicazione di avvenuto deposito” (Cad) ndr – in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento …“. In questi casi, nei confronti del destinatario, prosegue la norma, la notificazione “si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma(vale a dire, dalla spedizione della Cad) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore“. Si tratta della “compiuta giacenza”, ovvero la situazione per cui, decorso il termine di legge (dieci giorni dalla spedizione della raccomandata che avvisa il destinatario del deposito dell’atto presso l’ufficio postale), la notificazione si intende perfezionata nei confronti dell’interessato, a prescindere dall’effettivo ritiro dell’atto, con conseguente inizio della decorrenza dei termini per l’eventuale impugnazione.
Per quanto riguarda le raccomandate “ordinarie”, a differenza di quanto concerne quelle “per atti giudiziari”, la normativa di settore non prevede l’invio all’interessato dell’avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma si limita a stabilire che il destinatario riceve un “avviso di giacenza” (modello 26), che normalmente viene imbucato nella cassetta postale e che indica l’ufficio postale ove può essere effettuato il ritiro. In proposito, la Cassazione ha osservato che, in caso di mancato recapito all’indirizzo del destinatario di un piego soggetto alla disciplina delle raccomandate “ordinarie” – in applicazione “non diretta ma analogica” della disciplina prevista per le “raccomandate AG” dall’articolo 8 della legge 890/1982 – la notificazione “si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio (vale a dire, dalla data dell’immissione, attestata dall’agente postale, nella cassetta della corrispondenza del destinatario, ndr) dell’avviso di giacenza… ovvero dalla data del ritiro del piego se anteriore” (cfrCassazione, n. 2047/2016).
C. Irrilevanza dell’illeggibilità della sottoscrizione apposta sull’a/r dal consegnatario e riferibilità della stessa al destinatario
La notificazione dell’atto spedito a mezzo del servizio postale viene eseguita dall’agente postale mediante consegna del piego nelle mani proprie del destinatario oppure, nel luogo indicato sulla busta, ad altri soggetti abilitati dalla legge alla ricezione. Al riguardo, con orientamento consolidato, la suprema Corte ha ritenuto che, laddove il piego postale sia stato consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, ancorché con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla “firma del destinatario o di persona delegata”, e non risulti che il piego è stato consegnato a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla legge, si presume fino a querela di falso che la consegna è avvenuta nelle mani del destinatario, ancorché nell’a/r non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario (cfr Cassazione, sezioni unite, nn. 21712/2004 e 9962/2010; da ultimo, Cassazione, nn. 879, 924, 6126, tutte del 2016).