Quando l’avviso non può essere recapitato, viene depositato in giacenza presso l’ufficio postale, che di ciò informa il destinatario, consentendogli così di ritirare in tempo il piego.
La notificazione dell’atto tributario, spedito in via diretta a mezzo del servizio postale, si perfeziona, anche in caso di mancato ritiro del piego in giacenza, decorsi dieci giorni dal rilascio del relativo avviso o dalla spedizione dell’apposita raccomandata “informativa”. Così ha concluso la Commissione tributaria regionale della Lombardia, nella sentenza n. 6728/2016, che ha confermato sul punto il verdetto di primo grado sfavorevole al contribuente.
La vicenda processuale
Una società impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Brescia alcuni avvisi di accertamento. Il collegio, riuniti i ricorsi, li dichiarava tardivi, rilevando che la notifica degli atti, a seguito del tentativo di consegna delle relative raccomandate, si era perfezionata ai sensi dell’articolo 8 della legge 890/1982 per “compiuta giacenza”, decorsi dieci giorni dal deposito dei pieghi presso l’ufficio postale, mentre le impugnazioni erano state proposte quando oramai erano decorsi i sessanta giorni fissati a pena di decadenza dalla legge.
Nell’appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, il contribuente lamentava l’erroneità della prima pronuncia, sostenendo che nella fattispecie non poteva applicarsi il disposto del richiamato articolo 8 in quanto, a suo dire, concernente la sola notifica effettuata a mezzo del servizio postale tramite ufficiale giudiziario o altro ufficiale notificatore. Invocava, pertanto, l’applicazione dell’articolo 40 del regolamento postale (Dpr 655/1982), che fissa in trenta giorni il periodo di giacenza dei pieghi spediti con raccomandata ordinaria.
La pronuncia della Ctr
La Ctr di Milano ha rigettato l’appello riportandosi a due recenti pronunce della Cassazione (la 26088/2015 e la 2047/2016) secondo le quali, nelle ipotesi di mancato recapito della raccomandata contenente l’atto tributario, la notifica eseguita ai sensi dell’articolo 14 della legge 890/1982 si intende perfezionata nei confronti del destinatario – con contestuale inizio della decorrenza del termine per l’impugnazione – decorsi dieci giorni dal rilascio dell’avviso di giacenza o dalla spedizione di apposita raccomandata contenente tale avviso oppure, se anteriore, alla data di ritiro del piego. La notifica, quindi, puntualizza la sentenza in commento, in ossequio all’articolo 8 della legge 890/1982, anche in caso di mancato ritiro del piego in giacenza, “si ha per eseguita -in ogni caso-, quanto al destinatario, decorsi dieci giorni dalla data di spedizione di quella raccomandata“. Nel caso concreto, dall’applicazione di tale regola è derivata la conferma della tardività dei ricorsi di primo grado (proposti il 20 gennaio 2014, a fronte dell’invio dell’avviso di giacenza il 30 e il 31 ottobre 2013, con conseguente spirare del termine d’impugnazione rispettivamente l’8 e il 9 gennaio 2014).
Osservazioni
Non è infrequente che la notificazione degli atti tributari venga eseguita a mezzo del servizio postale, attraverso l’invio dell’atto tramite raccomandata con avviso di ricevimento. In particolare, quando la notifica viene effettuata senza l’intermediazione di un agente notificatore (ufficiale giudiziario, messo comunale o messo speciale dell’ufficio finanziario), si parla di notificazione “diretta”. Questa modalità di notificazione costituisce una peculiarità del sistema tributario sia per quanto riguarda gli atti “sostanziali” (in base alla disposizione dell’articolo 14 della legge 890/1982, che ha valenza generale riguardando tutti “gli avvisi e gli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente“, nonché in base a una serie di norme di carattere speciale che riguardano particolari categorie di atti) sia per quanto attiene gli atti del processo dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali.
Nei casi di notificazione postale diretta, l’atto tributario viene inserito in una busta chiusa (dal caratteristico colore verde, nel caso di notifica ai sensi dell’articolo 14 della legge 890) e l’attività di recapito è attestata nel relativo avviso di ricevimento (di colore verde in caso di notifica ex lege 890, bianco negli altri casi); per gli atti del processo tributario, la notificazione postale diretta avviene “mediante spedizione dell’atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento” (articolo 16, comma 3, Dlgs 546/1992). Poiché ai fini della validità della notificazione è sufficiente la conoscenza “legale” dell’atto – la legge, infatti, non richiede l’effettiva conoscenza da parte del suo destinatario, essendo sufficiente che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità di quest’ultimo (cfr Cassazione, sezioni unite, n. 23675/2014; Cassazione, sentenza n. 26501/2014) – e poiché l’esito finale della notifica non può essere rimesso alla volontà dell’interessato che altrimenti potrebbe decidere di sottrarsi alla notificazione, la legge prevede alcuni meccanismi i quali, a fronte del rispetto delle modalità procedurali prefissate, assicurano comunque il perfezionamento “legale” dell’iter di notifica.
Specificamente, nei casi di spedizione a mezzo del servizio postale, quando l’atto non possa essere recapitato all’indirizzo di destinazione per temporanea assenza del destinatario e assenza/incapacità/rifiuto di altri soggetti abilitati alla ricezione per conto dell’interessato, l’atto viene depositato presso l’ufficio postale e di tale “giacenza” viene data notizia al destinatario che, in questo modo, è posto in condizione di provvedere al ritiro del piego stesso. In nome della certezza dei rapporti giuridici, la legge fissa un termine decorso il quale, anche in caso di mancato ritiro, l’atto si considera notificato “per compiuta giacenza” nei confronti del destinatario.
Il termine in questione, in relazione alle raccomandate “per atti giudiziari”, è fissato dall’articolo 8 della legge 890/1982 in dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata (Cad – comunicazione di avvenuto deposito), con la quale si informa il destinatario del deposito dell’atto presso l’ufficio postale. Il predetto termine è stato ritenuto valido, in applicazione “non diretta ma analogica” della disciplina prevista per le raccomandate Ag, anche alle raccomandate ordinarie, per le quali la normativa di settore non prevede l’invio all’interessato dell’avviso di avvenuto deposito a mezzo raccomandata, ma stabilisce soltanto il rilascio di un “avviso di giacenza”, che normalmente viene immesso nella cassetta postale dell’interessato (cfr Cassazione, n. 2047/2016).
Con la pronuncia in esame, dunque, viene recepito anche da parte dei giudici di merito un principio fissato dalla Corte di legittimità, che ha ritenuto di estendere anche alla fattispecie di comunicazioni, anch’esse inviate a mezzo raccomandata ordinaria, emesse ex articolo 36-bis del Dpr 600/1973 (cfr Cassazione, n. 14147/2016).