Una recente sentenza della Commissione Tributaria di 1° grado di Caserta ha emesso una sentenza su un aspetto impportante del diritto tributario italiano: non si può impugnare il rigetto di un’istanza di autotutela.


Questa decisione, contenuta nella sentenza n. 3034/2024, ha stabilito un’importante distinzione tra il rifiuto di riesaminare un atto impositivo e l’esito del riesame stesso.

Il caso esaminato riguardava un contribuente che aveva contestato il rigetto della propria istanza di annullamento in autotutela di un avviso di accertamento notificatogli il 2 dicembre 2022. L’accertamento aveva rilevato un maggiore reddito e indebite compensazioni di crediti IVA per l’anno d’imposta 2016. Il rigetto dell’istanza era stato notificato il 19 gennaio 2024.

Il contribuente aveva sollevato due principali obiezioni: la mancata dimostrazione della validità delle pretese dell’Agenzia delle Entrate, basate solo sui dati dello spesometro senza ulteriori riscontri, e la violazione del diritto di difesa, poiché l’avviso di accertamento non era stato adeguatamente motivato.

L’Agenzia delle Entrate, costituitasi in giudizio, aveva sostenuto la legittimità del rigetto dell’istanza di autotutela, argomentando che il rifiuto era stato motivato in modo dettagliato. L’agenzia aveva anche sottolineato che, nonostante i ripetuti inviti, il contribuente non aveva fornito la documentazione necessaria per dimostrare la corretta detrazione dell’IVA.

Non si può impugnare il rigetto dell’istanza di autotutela

La Commissione Tributaria ha dichiarato inammissibile il ricorso, precisando alcuni punti chiave. Il giudizio infatti segue le recenti modifiche legislative che hanno influito sul regime di autotutela e sulle modalità di contestazione degli atti impositivi.

Distinzione tra rifiuto di riesame e esito del riesame

Le recenti modifiche legislative hanno introdotto una chiara distinzione tra due concetti fondamentali:

  • il rifiuto di procedere al riesame di un atto impositivo
  • e l’esito di tale riesame.

In passato, la possibilità di impugnare un atto impositivo si estendeva anche ai casi di rigetto dell’istanza di autotutela. Tuttavia, con le nuove disposizioni, questa possibilità è stata limitata.

  1. Rifiuto espresso o tacito dell’istanza di autotutela
    • Definizione: il rifiuto espresso si verifica quando l’Amministrazione comunica formalmente la decisione di non riesaminare l’atto. Il rifiuto tacito, invece, si verifica quando l’Amministrazione non risponde all’istanza entro i termini previsti, implicando una decisione negativa implicita.
    • Impugnabilità: il legislatore ha stabilito che solo questo tipo di rifiuto è impugnabile. Questo significa che il contribuente ha il diritto di contestare la decisione dell’Amministrazione di non esaminare l’istanza di autotutela, sia che si tratti di un rifiuto esplicito che di uno tacito.
  2. Esito del Riesame
    • Definizione: l’esito del riesame è il risultato del processo di revisione dell’atto impositivo dopo che l’istanza di autotutela è stata esaminata. Questo può includere il mantenimento dell’atto impositivo originario, la sua modifica o l’annullamento.
    • Non impugnabilità: con le nuove disposizioni, non è possibile impugnare direttamente l’esito del riesame. Questo significa che anche se il contribuente non concorda con il risultato del riesame, non ha la facoltà di contestarlo attraverso il ricorso. La possibilità di impugnazione è limitata esclusivamente al rifiuto di procedere al riesame.

Le conclusioni dei giudici e le implicazioni della pronuncia

Nel caso specifico la Commissione Tributaria ha chiarito che non si trattava di un rifiuto di riesaminare l’istanza di autotutela, ma di un rigetto motivato e dettagliato. Questo rigetto, sebbene sia una risposta negativa all’istanza di autotutela, non è impugnabile. La Commissione ha sottolineato che il rifiuto era stato adeguatamente motivato e che il contribuente non aveva diritto di contestare l’esito del riesame.

Questa decisione ha rilevanti implicazioni per i contribuenti e per l’operato dell’Amministrazione finanziaria. Stabilendo che solo il rifiuto di procedere al riesame è impugnabile, il legislatore ha cercato di evitare abusi del processo di autotutela e di ridurre il numero di contenziosi in materia tributaria. I contribuenti devono ora concentrare le loro contestazioni sulla legittimità del rifiuto di riesaminare l’atto, piuttosto che sull’esito finale del riesame stesso.

Il testo della sentenza

Qui il documento completo.