precompilatoDopo aver esaminato il nuovo 730/2015 ed il nuovo modello precompilato, procediamo ora a scoprire le altre principali novità contenute nel modello 730/2015:

 

Sparisce il CUD per lasciar posto alla Certificazione Unica che contiene le informazioni necessarie alla precompilazione della dichiarazione dei redditi e che i sostituti d’imposta inviano all’Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo 2015. Alcune delle nuove informazioni contenute nella Certificazione Unica prima erano contenute nelle annotazioni al CUD o non erano affatto presenti, come ad esempio i dati dei familiari a carico;

 

• a partire dal mese di maggio 2014, il datore di lavoro ha riconosciuto in busta paga un credito, denominato “bonus Irpef” (massimo 80 euro mensili), ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 26.000 euro. Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del credito tenendo conto di tutti i redditi presenti nel modello 730 e indica il bonus spettante nel prospetto di liquidazione (modello 730-3). Se il rapporto di lavoro si è concluso prima del mese di maggio 2014, oppure se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta, il credito spettante viene riconosciuto direttamente con il modello 730. Per consentire a chi presta l’assistenza fiscale di calcolare correttamente il bonus, tutti i lavoratori dipendenti devono compilare il rigo C14;

 

• da quest’anno, l’indicazione nel rigo C4 delle somme percepite per incremento della produttività è obbligatoria in quanto tale informazione consente la corretta determinazione del bonus Irpef;

 

• da quest’anno è prevista una scheda unica per effettuare le scelte dell’otto, cinque e due per milledell’Irpef. Se la dichiarazione è presentata in forma congiunta le schede con le scelte sono inserite dai coniugi in due distinte buste. Su ciascuna busta vanno riportati i dati del coniuge che esprime la scelta;

 

• a decorrere dal 1° ottobre 2014, per utilizzare in compensazione i crediti che emergono dalla dichiarazione, il contribuente non può più presentare il modello di pagamento F24 alla banca o all’ufficio postale, ma deve utilizzare, direttamente o tramite un intermediario abilitato, esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, nei casi in cui il saldo finale è uguale a zero. I modelli F24 contenenti crediti utilizzati in compensazione e con saldo finale maggiore di zero oppure i modelli F24 con saldo superiore a 1.000 euro, possono essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate o mediante i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati;

 

• nel caso di opzione per la cedolare secca, è ridotta dal 15 al 10 per cento la misura dell’aliquota agevolata prevista per i contratti di locazione a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa. L’aliquota agevolata si applica anche ai contratti di locazione a canone concordato stipulati nei comuni per i quali è stato deliberato, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (28 maggio 2014), lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventicalamitosi;

 

• è riconosciuta una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento delle spese sostenute, fino ad un massimo di 300.000 euro da ripartire in otto quote annuali, per l’acquisto o la costruzione di immobili abitativi da destinare, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per una durata complessiva non inferiore a otto anni (rigo E32);

 

• agli inquilini di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione pari a 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro, e a 450 euro, se il reddito complessivo non supera 30.987,41 euro (rigo E71). Se la detrazione risulta superiore all’imposta lorda, chi presta l’assistenza fiscale riconoscerà un credito pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta;

 

• ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, spetta una detrazione pari al 19 per cento delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui (rigo E82);

 

• è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno della cultura – c.d. “Art-Bonus” (rigo G9). Il credito spetta nel limite del 15 per cento del reddito imponibile ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. La parte della quota annuale non utilizzata è fruibile negli anni successivi;

 

• per i premi assicurativi sono previsti due limiti di detraibilità: i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento sono detraibili per un importo non superiore a 530 euro (righi da E8 a E12, codice 36); i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sono detraibili per un importo non superiore a euro 1.291,14, al netto dei premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (righi da E8 a E12, codice 37);

 

• sono elevate dal 24 al 26 per cento le detrazioni relative alle erogazioni liberali a favore delle Onlus (righi da E8 a E12, codice 41) e alle erogazioni liberali a favore dei partiti politici (righi da E8 a E12, codice 42). Le erogazioni a favore dei partiti politici sono detraibili per importi compresi tra 30 e 30.000 euro;

 

• è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio;

 

• è prorogata la detrazione del 50 per cento per le spese sostenute per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro;

 

• è prorogata la detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici;

 

• è prorogata la detrazione del 65 per cento per gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità;

 

• sono state modificate le detrazioni spettanti per i redditi di lavoro dipendente e assimilati, riconosciute da chi presta l’assistenza fiscale e indicate nella Tabella 6 dell’Appendice;

 

• nel prospetto dei familiari a carico è necessario indicare il codice fiscale anche per i figli a carico residenti all’estero;

 

• non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l’assistenza erogata nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;

 

• non va più comunicato l’importo dell’Imu dovuta per ciascun fabbricato esposto nel quadro B;

 

• è stata uniformata al 1° gennaio la data di riferimento del domicilio fiscale per il calcolo delleaddizionali regionali e comunali;

 

• da quest’anno nel frontespizio non va più indicato lo stato civile del contribuente (ad esempio coniugato).