Pubblicata la prima nota di lettura Anci Ifel alla Legge di bilancio 2019 sulle norme di interesse degli Enti locali. La nota riporta i contenuti della legge articolati per i diversi temi di interesse.
Disponibile la prima nota di lettura Anci Ifel alla Legge di bilancio 2019 sulle norme di interesse degli Enti locali. La nota riporta i contenuti della legge articolati per i diversi temi di interesse.
La valutazione complessiva dei Comuni sulla legge di bilancio non può essere positiva, nonostante vi siano misure favorevoli e significative su alcuni versanti. Dopo alcuni anni di assenza di tagli alle risorse comunali, rammarica fortemente che si torni al passato con tagli diretti che sembrano riguardare solo i Comuni.
La restituzione di agibilità alla leva fiscale territoriale è solo un normale ritorno alla normalità ordinamentale e costituzionale, a quella autonomia di entrata e di spesa assegnata dall’articolo 119 della Costituzione. Autonomia nell’esercizio dei poteri e delle prerogative costituzionali e responsabilità verso i cittadini sono un binomio inscindibile che deve ritrovare svolgimento ordinario e non continue interruzioni, anche nell’ambito di una revisione organica della finanza comunale.
La grave stretta operata sulla spesa corrente deriva da un concorso di misure e previsioni negative. La preoccupazione si aggrava alla luce di alcuni dati di fatto che merita ricordare e che il Governo non ha voluto considerare: il comparto dei Comuni è quello che ha contribuito di più negli anni alle politiche di risanamento dei conti pubblici. La spesa corrente dei Comuni si è ridotta sistematicamente dal 2010 (-7% senza considerare l’effetto dell’inflazione), lo stock di debito ha un costante trend decrescente, il personale comunale si è contratto di circa il 15% in un contesto di nuove funzioni devolute, di riforme da attuare, di oneri burocratici a cui far fronte.
- Le norme di maggiore importanza
- Imposta pubblicità comunale–Rateizzazione rimborsi e ripristino maggiorazioni
- Maggiorazione TASI
- Fondo IMU-Tasi – Ripristino parziale (190 milioni)
- Percentuale di accantonamento minimo al FCDE
- Limite massimo anticipazioni di tesoreria a 4/12
- Fondo di solidarietà comunale (FSC) e percentuali di perequazione
- Bando Periferie: ripristino risorse
Le norme di maggiore importanza
Imposta pubblicità comunale–Rateizzazione rimborsi e ripristino maggiorazioni
Il comma 917 consente ai Comuni, in deroga alle norme di legge e regolamentari vigenti, di dilazionare i rimborsi delle maggiorazioni dell’imposta sulla pubblicità, pagate negli anni 2013-18 e rese inefficaci dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 15 del 2018, con pagamenti rateali entro un massimo di cinque anni dal momento in cui la richiesta dei contribuenti è diventata definitiva.
Il comma 919 inoltre, ripristina la facoltà di tutti i comuni di prevedere una maggiorazione fino al 50% delle tariffe di cui al d.lgs. 507 del 1993, per le superfici superiori al metro quadrato soggette all’imposta comunale sulla pubblicità e al diritto sulle pubbliche affissioni.
Maggiorazione TASI
Il comma 1133, lettera b) consente ai Comuni di confermare anche per l’anno 2019 la stessa maggiorazione della TASI già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale.
Viene prorogato anche per il 2019 lo stesso dispositivo “straordinario” (co.28, della legge n. 208 del 2015) che ha consentito a oltre 2mila Comuni di mantenere, anche in regime di blocco della leva fiscale, una cospicua quota del gettito non recuperabile a seguito dell’abolizione dell’IMU sull’abitazione principale e dell’introduzione della Tasi con più restrittivi criteri di fissazione delle aliquote. Si tratta in realtà di risorse strutturali, che –come il Fondo IMU-Tasi di cui al punto successivo – dovranno essere stabilizzate o riconsiderate in un nuovo quadro dei tributi comunali.
Fondo IMU-Tasi – Ripristino parziale (190 milioni)
I commi 892-895 prevedono l’erogazione di un contributo “a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell’introduzione della TASI” per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033. Il fondo viene quantificato in 190 milioni annui ed è attribuito ai comuni interessati (circa 1.800), previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto da emanarsi entro il 20 gennaio 2019, secondo gli stessi criteri seguiti negli scorsi anni e, quindi, in proporzione del gettito non più acquisibile a seguito del passaggio IMU-Tasi, come certificato dal Ministero dell’economia e delle finanze (DM 6 novembre 2014) ed indicato, da ultimo, alla tabella B allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017.
Le somme attribuite hanno quale vincolo di destinazione il “finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale” (co. 892) e devono risultare liquidate o liquidabili a norma del d.lgs. n. 118/2011 entro il 31 dicembre di ogni anno.
Se appare chiara la finalità degli interventi per spese di manutenzione, siano esse di natura ordinaria o straordinaria, suscita gravi perplessità il richiamo del comma 895 che dispone: “Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 892 a 893 è effettuato dai comuni beneficiari” attraverso il sistema BDAP-MOP (d.lgs. n.229 del 2011) e indica quale classificazione la voce «Contributo investimenti Legge di bilancio 2019».
La possibile contraddizione tra il richiamo alla generica “manutenzione” (co.892) e il riferimento al monitoraggio delle “opere pubbliche” può essere superata solo considerando oggetto del monitoraggio le sole opere di investimento (manutenzioni straordinarie) che risultino comprese tra gli interventi attuati dai Comuni beneficiari del finanziamento.
Una diversa e più restrittiva interpretazione sarebbe gravemente in contraddizione anche con la finalità generale del contributo, il “ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni…”, risorsa originariamente senza alcun vincolo di destinazione e quindi spendibile per oneri di natura corrente.
Percentuale di accantonamento minimo al FCDE
I commi 1015-1018, anziché determinare l’attesa riduzione generalizzata dell’incremento della percentuale di accantonamento minimo al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), si limitano a stabilire condizioni per contenere l’aumento dall’attuale 75% all’80% (rispetto all’85% previsto per il 2019). In particolare, tale facoltà è concessa ai soli enti che, al 31 dicembre 2018, rispettano contemporaneamente le due seguenti condizioni:
- l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti relativo al 2018 (calcolato e pubblicato secondo le modalità stabilite dal DPCM 22 settembre 2014) è rispettoso dei termini di pagamento indicati dal d. lgs. 231 del 2002 (pagamenti entro 30 giorni, salvo casi specifici, per i quali sono previsti termini superiori) ed è stato pagato almeno il 75% dell’importo delle fatture ricevute e scadute nel 2018;
- il debito commerciale residuo, rilevato al 31 dicembre 2018, è diminuito del 10% rispetto a quello risultante nel 2017, oppure si è azzerato, oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.
Il minor aumento dell’accantonamento è applicabile in corso d’anno anche da parte degli enti locali che, pur non rispettando le due precedenti condizioni alla fine del 2018, rilevano un miglioramento della propria situazione al 30 giugno 2019, con il soddisfacimento di entrambe le seguenti condizioni, mutuate dal comma precedente:
- l’indicatore di tempestività dei pagamenti, calcolato al 30 giugno 2019, è rispettoso dei termini di legge ed è stato pagato almeno il 75% dell’importo delle fatture ricevute e scadute nel semestre;
- il debito commerciale residuo, rilevato al 30 giugno 2019, è diminuito del 5% rispetto a quello risultante al 31 dicembre 2018, oppure si è azzerato oppure è costituito dai soli debiti oggetto di contenzioso o contestazione.
Non possono avvalersi della facoltà di variare la quota di accantonamento ad FCDE come indicato ai punti precedenti dalla legge di bilancio 2019 gli enti che, pur rispettando le condizioni anzidette (al 31 dicembre 2018 o al 30 giugno 2019):
- non hanno pubblicato sul proprio sito internet, nei termini previsti dalla normativa, i dati relativi al debito commerciale residuo e agli indicatori dei tempi di pagamento,
- o non hanno inviato nei mesi precedenti l’avvio del SIOPE+ le comunicazioni relative al pagamento delle fatture alla Piattaforma elettronica dei crediti commerciali (PCC).
La facoltà di ridurre la quota di accantonamento al FCDE (dall’85% all’80%) in presenza delle condizioni previste dai commi 1015-1017 comporta un onere per la finanza pubblica, quantificato in 30 milioni di euro per l’anno 2019 in termini di indebitamento netto. Sulla base di questa quantificazione e della stima IFEL degli effetti del passaggio dal 75 all’85% di accantonamento minimo, pari a 440 mln. di euro, la stretta finanziaria in termini di minore capacità di spesa dei Comuni per il 2019 è valutabile in oltre 400 milioni di euro.
Limite massimo anticipazioni di tesoreria a 4/12
Il comma 906 fissa a 4/12 delle entrate correnti complessive il limite massimo del ricorso ad anticipazioni di tesoreria da parte degli enti locali per il 2019. Tale misura, superiore rispetto al limite ordinario di 3/12 (art. 222 del TUEL), costituisce tuttavia una riduzione rispetto ai 5/12 degli ultimi anni. La norma è finalizzata ad agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali, tema sul quale la legge di bilancio interviene con ulteriori misure di anticipazione a breve termine discusse nel seguito (commi 849 e ss.).
Fondo di solidarietà comunale (FSC) e percentuali di perequazione
Il comma 921, in accoglimento di uno dei punti dell’accordo del 29 novembre, stabilisce che il fondo di solidarietà comunale è confermato per l’anno 2019 sulla base degli importi indicati per ciascun ente negli allegati al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 aprile 2018, fatte salve le “operazioni aritmetiche” necessarie per considerare i nuovi comuni risultanti da procedure di fusione. Rimangono confermate le modalità di erogazione degli importi da parte del Ministero dell’interno e le modalità di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate degli importi dovuti a titolo di alimentazione del Fondo.
Viene inoltre riportato in legge l’ammontare dell’accantonamento (15 milioni di euro) fin qui stabilito tramite il DPCM di determinazione del FSC e il prioritario utilizzo dello stesso per le medesime finalità dell’anno 2018: la compensazione di eventuali rettifiche delle stime dei gettiti standard e di talune compensazioni di gettiti immobiliari perduti a seguito di agevolazioni disposte per legge, con assegnazione delle eccedenze non utilizzate ad integrazione delle risorse incentivanti le fusioni di Comuni.
La sospensione dell’incremento della percentuale di risorse oggetto di perequazione, che nel 2019 era prevista crescere al 60% rispetto al 45% del 2018, è stata richiesta dall’ANCI per permettere un approfondimento degli effetti del percorso perequativo avviato nel 2015 anche alla luce delle rilevanti discordanze con le norme fondamentali di origine, in particolare la legge n. 42 del 2009, sul federalismo fiscale.
Bando Periferie: ripristino risorse
Il comma 913 dà seguito all’Accordo raggiunto il 18 ottobre 2018 tra il Governo e l’ANCI presso la Conferenza unificata e interviene sulle risorse destinate al programma straordinario per le periferie urbane di cui all’articolo 1, commi da 974 a 978, della legge n. 208 del 2015. La norma prevede che le convenzioni in essere producano effetti finanziari dal 2019. Viene quindi superato quanto stabilito, dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 2018, che aveva previsto il congelamento fino al 2020 delle risorse relative a 96 enti locali (Comuni capoluogo e alcune Città metropolitane). Tali effetti sono limitati al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.
Le risorse relative alle economie di spesa prodotte nel corso degli interventi rimangono nel Fondo di provenienza, per essere destinate a interventi per spese di investimento dei Comuni e delle Città metropolitane. Al rimborso delle spese si provvede mediante utilizzo dei residui iscritti nel Fondo per lo sviluppo e la coesione per le medesime finalità del Programma straordinario in esame. La revisione degli utilizzi delle economie comporta la modifica delle convenzioni in essere tra la Presidenza del Consiglio e tutti gli enti beneficiari del Bando Periferie (110 tra Comuni capoluogo e Città metropolitane), da attuarsi nel gennaio 2019.
Per il resto delle misure analizzate potete scaricare qui il report ANCI – IFEL.