Al via l’operazione credito d’imposta per negoziazione assistita e arbitrati: nella Gazzetta Ufficiale dell’8 gennaio è stato pubblicato il Dm 23 dicembre 2015, con le regole per beneficiare dell’agevolazione fiscale introdotta dal Dl 83/2015 e resa strutturale dalla Stabilità 2016. Da oggi e fino all’11 febbraio 2016, chi ha corrisposto nel 2015 compensi ad avvocati o arbitri, nel corso di uno o più procedimenti, può presentare istanza per accedere al bonus, utilizzando l’apposito form disponibile sul sito del ministero della Giustizia. Il bonus spetta soltanto in caso di chiusura positiva della procedura di negoziazione o di arbitrato concluso con lodo.
Alla domanda deve essere allegata:
- copia dell’accordo di negoziazione assistita e prova della sua trasmissione al consiglio dell’Ordine degli avvocati o copia del lodo arbitrale che ha concluso il procedimento e copia per immagine dell’originale o della copia autentica del provvedimento giudiziale di trasmissione del fascicolo
- copia della fattura rilasciata dall’avvocato o dall’arbitro
- copia del documento attestante l’effettiva corresponsione del compenso (quietanza, bonifico, assegno o altro)
- copia del documento di identità di chi richiede il beneficio.
In caso di più procedure di negoziazione o di arbitrato, è necessario presentare una domanda per ciascuna di esse.
Il credito d’imposta, entro il limite di 250 euro, è commisurato al compenso corrisposto agli avvocati o agli arbitri, tenuto conto del numero delle richieste e del budget di 5 milioni stanziato per quest’anno. Il ministero della Giustizia, entro il prossimo 30 aprile, comunicherà agli interessati l’importo effettivamente spettante per ognuno dei procedimenti.
Il bonus andrà indicato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2015 e potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 (da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate), a partire dalla data in cui si riceverà dal ministero la comunicazione dell’importo spettante.
In alternativa, le persone fisiche non titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo potranno utilizzarlo in diminuzione delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi.