Le prime decisioni amministrative su un requisito cruciale per il supporto alla riscossione coattiva di sanzioni amministrative sono state emesse, delineando il contesto entro il quale gli operatori devono agire: è necessaria l’iscrizione all’albo dei servizi di supporto.
Nel cuore della questione, il Tribunale Amministrativo di Genova, con la Sentenza 935/2023, ha affrontato il caso di una società iscritta all’albo dei soggetti abilitati all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali. La società ha contestato una determinazione dirigenziale relativa all’indagine di mercato per l’affidamento dei servizi legali di supporto al recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie.
La determinazione in questione riguarda l’affidamento del servizio di supporto al recupero coattivo delle sanzioni pecuniarie, verbali di violazione e ordinanze ingiunzione emessi dal Corpo di Polizia Municipale.
Il contesto
Nella sentenza n. 935/2023, il Tribunale Amministrativo di Genova ha delineato chiaramente due aspetti cruciali riguardanti il servizio in questione.
Da un lato, ha messo in luce che si tratta di un supporto alla riscossione e non di una riscossione diretta, precisando che il processo di riscossione rimane strettamente sotto la giurisdizione del Comune affidante. Questa distinzione è essenziale, poiché conferma che la responsabilità finale per l’azione di riscossione spetta all’ente locale, mentre la società o il supporto esterno agiscono in un ruolo di assistenza.
Dall’altro lato, la sentenza ha evidenziato la natura specifica del servizio, focalizzandosi esclusivamente sulle sanzioni pecuniarie irrogate con verbale della polizia municipale o riscosse attraverso ordinanza-ingiunzione. Questa specificità delinea i confini dell’azione del supporto, sottolineando che la sua competenza si limita a questo particolare ambito di riscossione.
Necessaria iscrizione all’albo per il supporto alla riscossione coattiva di sanzioni amministrative
Nonostante il Comune abbia deciso di mantenere la gestione diretta dell’attività di riscossione, preferendo affidare solo il servizio di supporto a terzi, il Tribunale Amministrativo di Genova ha chiaramente indicato che anche l’attività di supporto è sottoposta a regolamentazione.
Tale regolamentazione è dettata dall’articolo 1, comma 805 della legge n. 160/2019. Questo articolo, con precisione normativa, richiede che coloro che svolgono esclusivamente le funzioni di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali siano obbligati a iscriversi in una sezione separata dell’albo, specificamente indicata nell‘articolo 53, d.lgs. n. 446/1997.
L’importante riferimento alle “entrate” nell’articolo 1, comma 805, della legge n. 160/2019 è un punto chiave della sentenza del Tar Genova. Questa menzione si estende in modo esplicito a tutte le entrate di natura autoritativa degli enti locali, comprese le entrate extratributarie. Tale inclusione è significativa, poiché abbraccia un’ampia gamma di fonti finanziarie, non limitandosi solo alle entrate correnti di natura tributaria, ma estendendosi anche alle entrate non tributarie.
In particolare, la sentenza sottolinea che le entrate derivanti dall’irrogazione di sanzioni amministrative rientrano in questa definizione. Queste entrate, che confluiscono nel Titolo III dell’entrata, rappresentano un elemento specifico che può essere oggetto di attività di riscossione.
Conclusioni
In conclusione, nonostante la natura di supporto dell’attività in esame e il suo focus sulle sanzioni amministrative pecuniarie, la sentenza evidenzia che ciò non esclude automaticamente l’attività dalla riserva legale precedentemente descritta. In altre parole, anche se l’attività in questione fornisce supporto alla riscossione piuttosto che svolgere direttamente l’azione di riscossione, e se si concentra esclusivamente sulle sanzioni amministrative pecuniarie, essa continua a rientrare nell’ambito delle attività riservate agli iscritti all’albo.
La sentenza ha così messo in luce una presunta violazione di legge, precisando che questa violazione riguarda solamente le attività descritte nel capitolato che non rientrano nelle competenze degli avvocati. In questo modo, si enfatizza la necessità di un’iscrizione specifica e regolamentata per coloro che operano nel settore del supporto alla riscossione delle entrate degli enti locali, anche quando ci si occupa esclusivamente di sanzioni amministrative pecuniarie.
Il testo completo della Sentenza
Qui di seguito il testo completo della sentenza del TAR Genova.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it