Iperammortamento e sanità 4.0: dal Mise via libera al beneficio. Tra gli acquisti agevolabili rientrano le apparecchiature per la diagnostica per immagini, quelle per radioterapia e radiochirurgia e i sistemi automatizzati da laboratorio.
Agli investimenti in beni strumentali rientranti nell’ambito della “Sanità 4.0” si applica il beneficio dell’iperammortamento, come disciplinato dalla legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 9-11, legge 232/2016 e successive modificazioni): a precisarlo è la circolare n. 48160 del 1° marzo 2019 pubblicata dal ministero dello Sviluppo economico.
In tal modo, il Mise risponde alle numerose richieste di chiarimenti formulate da operatori del settore e associazioni di categoria. Questi ultimi, in particolare, avevano sollevato diversi dubbi circa la riconducibilità nel perimetro dell’agevolazione di una serie di apparecchiature e altri beni impiegati nel settore sanitario non espressamente indicati nella circolare n. 4/2017.
Con il nuovo documento di prassi, quindi, si ribadisce che le imprese attive nel settore sanitario possono usufruire dell’iperammortamento e, allo stesso tempo, vengono fornite indicazioni sia sulla corretta classificazione di determinate tipologie di beni sia sulla distinzione tra componente materiale e immateriale degli investimenti.
La circolare, inoltre, nel ricordare che la legge di bilancio 2019 ha esteso ulteriormente l’ambito temporale dell’agevolazione, sottolinea che l’applicazione dell’iperammortamento in ambito sanitario trova il suo fondamento nel fatto che si tratta di un settore “ad alto potenziale di innovazione tecnologica”, caratterizzato dall’utilizzo di sensori interconnessi, intelligenza artificiale, telecomunicazioni, big data, gestione informatizzata dei dati clinici del paziente e sistemi robotizzati in sala operatoria.
Tipologie di beni riconducibili al concetto di “Sanità 4.0”
Il Mise, innanzitutto, individua i diversi beni astrattamente riconducibili nel perimetro della “Sanità 4.0”, raggruppandoli in quattro tipologie:
- apparecchiature per la diagnostica per immagini
- apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia
- robot
- sistemi automatizzati da laboratorio.
Apparecchiature per la diagnostica per immagini
A questa categoria appartengono le apparecchiature utilizzate per la creazione di immagini del corpo umano con finalità diagnostiche (“medical imaging”) e che si distinguono in base alla sorgente di energia utilizzata (radiazioni ionizzanti, campi magnetici, ultrasuoni, fenomeni ottici). Vi rientrano, ad esempio, il tomografo computerizzato (TC), il tomografo a risonanza magnetica (RMN), le apparecchiature della medicina nucleare (gamma camera, PET, SPECT) e le apparecchiature per la mineralometria ossea computerizzata (MOC).
Apparecchiature per la radioterapia e la radiochirurgia
Di questa tipologia, invece, fanno parte le apparecchiature sanitarie volte al trattamento delle cellule tumorali che, utilizzando radiazioni ionizzanti, sono in grado, attraverso software specializzati, di localizzare e focalizzare l’area bersaglio e di eseguire il trattamento terapeutico con la massima precisione (ad esempio, i sistemi integrati per la radioterapia avanzata).
Robot
In questa voce rientrano le diverse tipologie di robot e sistemi robotizzati impiegati nel settore medicale per scopi interventistici, terapeutici e riabilitativi (ad esempio, robot chirurgici utilizzati per eseguire interventi mini invasivi ad alta precisione e sistemi per la riabilitazione robotica dei pazienti affetti da patologie del sistema nervoso).
Sistemi automatizzati da laboratorio
A questa categoria appartengono, infine, i sistemi completi e automatizzati per il trattamento di campioni biologici per indagini microbiologiche.
Classificazione ai fini dell’iperammortamento
Dopo aver illustrato le diverse tipologie di beni riconducibili nel concetto di “Sanità 4.0”, il Mise si sofferma sulla loro classificazione ai fini dell’applicazione dell’iperammortamento, chiarendo che, in linea generale, essi presentano caratteristiche tecnologiche e digitali tali da soddisfare potenzialmente i requisiti che la disciplina agevolativa richiede per i beni classificabili nel primo gruppo dell’Allegato A, legge 232/2016 (Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0). In particolare, essi possono essere qualificati alla stregua di “macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime” (punto elenco 3). I beni elencati, infatti, costituiscono “sistemi complessi costituiti da più elementi tra loro integrati ai fini dello svolgimento della specifica prestazione sanitaria cui, nelle diverse fattispecie, sono destinati”.
I beni esaminati sono dotati, fin dall’origine, di software indispensabili per lo svolgimento delle loro funzioni. In base alla disciplina dell’iperammortamento, non si deve procedere alla distinzione tra componente materiale e immateriale qualora il software sia integrato (embedded) in un bene materiale incluso nell’allegato A e venga quindi acquistato insieme allo stesso.
Nell’ipotesi di software non indispensabili per il funzionamento dei beni (software di sistema stand alone), invece, l’acquisto può essere agevolato solo con la maggiorazione del 40% del relativo costo (a condizione che si tratti di software riconducibili nell’Allegato B). A tal proposito, il Mise ribadisce che all’Allegato B devono essere ricondotti i software relativi alla gestione della “cartella clinica elettronica”. In ogni caso, l’iperammortamento non è ammesso per gli investimenti in componenti materiali necessarie alla messa in funzione dei software (ad esempio, server, apparati attivi e passivi, armadi di rete).
Adempimenti
Il Mise si sofferma anche sugli adempimenti necessari per la concreta fruizione dell’agevolazione. A tal proposito, ricorda che, entro la chiusura del periodo d’imposta nel corso del quale vengono effettuati gli investimenti e/o l’interconnessione dei beni, è necessario redarre la perizia tecnica giurata (o attestazione di conformità o di dichiarazione del legale rappresentante con valore di autocertificazione).
Per le perizie (attestazioni o autocertificazioni) redatte prima della pubblicazione della circolare (e relative agli investimenti effettuati nel 2017 e nel 2018), nelle quali si siano adottati criteri di classificazione diversi da quelli indicati nel documento di prassi in esame, il Mise sottolinea che tale circostanza non pregiudica l’applicabilità e la decorrenza del bonus, a condizione che gli investimenti siano stati comunque classificati nell’ambito del primo gruppo dell’Allegato A.
Inoltre, non è necessario redigere una nuova perizia giurata (attestazione o autocertificazione), “a meno che la diversa classificazione in precedenza effettuata non rifletta anche una diversa assunzione di elementi o profili sostanziali non coerenti con i chiarimenti contenuti nella presente circolare”.
Infine, viene precisato che, in caso di perizia giurata, è sufficiente che entro la data di chiusura del periodo d’imposta si proceda al giuramento.