invio-spese-sanitarie-2023-otticiDefinite le modalità tecniche di invio dei dati delle spese sanitarie, dal 1° gennaio 2023, anche per gli ottici: ecco cosa cambia con l’avvento dell’anno nuovo.


Le novità emergono dal provvedimento siglato dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, lo scorso 16 dicembre 2022.

Si tratta in particolare delle modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Invio spese sanitarie: dal 1° gennaio 2023 tocca anche agli ottici

Il decreto, nel dettaglio, ha modificato la platea di soggetti obbligati alla trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera sanitaria per l’elaborazione della precompilata. Infatti a partire dall’anno prossimo sono inseriti all’interno delle’elenco anche gli ottici.

Dal punto di vista normativo, in sintesi, è stato ritoccato il testo dell’articolo 1, comma 1 del decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016, con l’aggiunta nell’elenco della lettera g).

Nello specifico dunque sono inclusi  “a partire dal 1° gennaio 2023, gli esercenti dell’arte ausiliaria di ottico […] registrati in Anagrafe tributaria con codice attività – primario o secondario – della classificazione delle attività economiche adottata dall’Istat – Ateco 2007 47.78.20 Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia”.

Il provvedimento odierno, quindi, stabilisce le modalità tecniche per l’utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della precompilata, recependo l’ampliamento dei soggetti e confermando le misure previste dai precedenti provvedimenti per quanto riguarda:

  • le modalità di accesso ai dati aggregati
  • la consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente
  • l’opposizione a rendere disponibili i dati all’Agenzia
  • la registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi
  • e la conservazione dei documenti ai fini dei controlli

Si ricorda che le tipologie di spesa previste sono le seguenti:

  • ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
  • farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
  • dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
  • servizi sanitari erogati dalle farmacie;
  • farmaci per uso veterinario;
  • prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
  • spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
  • altre spese sanitarie.

Il testo del provvedimento

Potete consultare qui di seguito il testo completo del provvedimento.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it