L’ARERA lo dice chiaramente: l’invio degli Avvisi Ordinari della TARI deve essere gratuito. Scopriamo quali sono le precisazioni operate dall’Autorità in merito.
Ricordiamo che la tassa sui rifiuti (TARI) è la tassa relativa alla gestione dei rifiuti, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
Per l’anno 2021 la TARI viene riscossa in acconto e saldo. E al cittadino, come di consueto, viene inviato un avviso ordinario relativo alle somme da corrispondere all’ente gestore.
Gli avvisi di pagamento contengono tutte le informazioni necessarie per effettuare il corretto versamento (modalità, scadenze, ecc.) e tutti gli elementi utilizzati per il calcolo del dovuto (superficie, categoria, componenti, tariffa applicata, riduzioni, ecc.) e sono recapitati agli utenti a mezzo posta o via mail o PEC.
All’atto del ricevimento dell’avviso di pagamento è necessario verificare l’esattezza dei dati riferiti all’intestazione, al codice fiscale e/o partita IVA e segnalare eventuali errori.
Tuttavia, da una rubrica pubblicata sul quotidiano Italia Oggi emerge una procedura che sembrerebbe alquanto “singolare”: l’addebito ai contribuenti, da parte dei Comuni delle spese di invio e di spedizione degli avvisi ordinari della TARI.
Ma quali sono le regole dettate dall’ARERA in materia? Scopriamone di più.
L’invio degli Avvisi Ordinari della TARI deve essere gratuito
Le precisazioni sulla materia e su questo non insignificante dettaglio si trovano già a monte, nella delibera 444/2019 dell’ARERA.
Tra le nuove regole in materia di Trasparenza Rifiuti, infatti, l’Autorità ha individuato i contenuti informativi minimi che devono essere garantiti sui siti Internet dei gestori a tutti gli utenti, tra i quali figurano:
- informazioni generali sul documento di riscossione, inclusi i dati identificativi dell’utente e delle utenze e le informazioni rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa;
- dati di sintesi sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa, inclusi importi e scadenze, componenti tariffarie, riduzioni, importi a conguaglio e atti di approvazione della tariffa.
Ma NON SOLO. Nel paragrafo successivo della delibera si opera un’importante precisazione sulla gratuità relativa all’invio del documento cartaceo di riscossione al cittadino.
Testualmente:
“al fine di contemperare l’esigenza di garantire una corretta informazione degli utenti con l’esigenza di non determinare incrementi eccessivi nel costo del servizio, in un’ottica di semplificazione amministrativa, l’Autorità ha prospettato che tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei RU, ovvero i gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti siano tenuti ad inviare gratuitamente agli utenti il documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva l’opzione di invio in formato elettronico qualora l’utente ne faccia esplicita richiesta”.
Pertanto, secondo quanto si evince anche dall’allegato della Delibera, all’articolo 4, punto 4.4. si esplicita che ulteriori corrispettivi per la ricezione dei documenti di riscossione NON possono essere applicati agli utenti in nessun caso.
Questi corrispettivi di spedizione, infatti, si devono includere all’interno del PEF (Piano Economico Finanziario) all’interno della Componente dei Costi Comuni che concerne le operazioni di accertamento e riscossione, tra le quali si trovano le attività di bollettazione e l’invio degli avvisi di pagamento.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it