interpello istanzeCon la circolare n. 9/E dell’1 aprile 2016 l’Agenzia delle Entrate fornisce le prime istruzioni in ordine alla disciplina sostanziale e procedurale dell’interpello del contribuente, con riferimento alle istanze relative ai tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate a seguito della revisione della disciplina degli interpelli, attuata sulla base delle disposizioni del Dlgs 156/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2015, che ha provveduto ad un riordino complessivo del sistema.

 

Il decreto è intervenuto sull’articolo 11 della legge 212/ 2000, recante Statuto dei diritti del contribuente, modificando la precedente formulazione della norma al fine di sostituire il riferimento all’interpello ordinario col riferimento all’istituto dell’interpello in tutte le sue articolazioni. In attuazione dell’articolo 8 del Dlgs 156/2015, il 4 gennaio 2016 è stato pubblicato il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate contenente le nuove disposizioni procedurali applicabili alle istanze validamente presentate a partire dalla predetta data. Di seguito, si illustra una sintesi dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con la circolare in esame, riservando ai prossimi interventi ulteriori approfondimenti.

 

Rispetto al “vecchio sistema” il riordino degli interpelli ha garantito:

 

 

  • una maggiore omogeneità, sia per quanto attiene alla classificazione delle diverse tipologie sia, principalmente, per quanto riguarda la regolamentazione degli effetti e della procedura applicabile
  • la riduzione dei tempi di lavorazione delle istanze per assicurare una maggiore tempestività nella redazione dei pareri
  • la razionalizzazione dell’istituto anche attraverso la tendenziale eliminazione delle forme di interpello “obbligatorio”.

 

 

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 11 della legge n. 212/2000 il contribuente ora può interpellare l’amministrazione finanziaria al fine di ottenere un parere relativamente ad un caso concreto e personale con riferimento:

 

 

  • all’applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni (cd. interpello ordinario “puro”) ed alla corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime (c.d. interpello qualificatorio), ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza (lettera a))
  • alla sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l’adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti (interpelloprobatorio) (lettera b))
  • all’applicazione della disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie (interpelloantiabuso) (lettera c)).

 

 

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 11 della legge n. 212/2000, invece, il contribuente interpella l’amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d’imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall’ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi (interpello disapplicativo).

 

L’Agenzia ha fornito istruzioni sugli aspetti procedurali comuni a tutte le tipologie di interpello, in particolare  in ordine alle novità che sono intervenute con riferimento a tutto il procedimento di lavorazione degli interpelli, dalla presentazione dell’istanza fino alla comunicazione della risposta ai contribuenti ed ai suoi effetti.

 

Riguardo ai soggetti legittimati alla presentazione delle istanze l’Agenzia ha chiarito che possono presentare interpello anche i soggetti non residenti, coloro che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti, i sostituti di imposta ed i responsabili di imposta.   La competenza degli uffici a trattare gli interpelli è diversamente articolata a seconda che le istanze concernenti i tributi amministrati dall’Agenzia abbiano ad oggetto i tributi erariali (quesiti che rientrano nelle attribuzioni dell’area Entrate) o l’imposta ipotecaria dovuta in relazione agli atti diversi da quelli di natura traslativa, le tasse ipotecarie e i tributi speciali catastali nonché i casi in cui, più generalmente, le istanze hanno ad oggetto disposizioni o fattispecie di natura catastale (quesiti che rientrano nelle attribuzioni dell’area Territorio).Per quanto attiene alle prime l’interpello è presentato alla Direzione regionale competente in base al domicilio fiscale dell’istante. Le seconde, invece, sono validamente presentate alla Direzione regionale nel cui ambito opera l’ufficio competente ad applicare la norma tributaria oggetto di interpello.

 

Le istanze sono presentate mediante:

 

 

  • consegna a mano
  • spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento
  • presentazione per via telematica attraverso l’impiego della posta elettronica certificata di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68
  • presentazione attraverso l’utilizzo di un servizio telematico erogato in rete dall’Agenzia delle entrate con modalità di accesso disciplinate dall’articolo 64, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 che non è al momento operativo e sul quale l’Agenzia rinvia a future istruzioni
  • mediante la posta elettronica libera agli indirizzi dc.ccpi.interpello@agenziaentrate.it (se si tratta di istanze relative a quesiti attribuiti all’area Territorio) edc.norm.interpello@agenziaentrate.it (se si tratta di istanze relative a quesiti attribuiti all’area Entrate) per i contribuenti non residenti che non si avvalgono di un domiciliatario nel territorio dello Stato.

 

 

Istruzioni sono state impartite anche in relazione alla preventività delle istanze e alla non interferenza con le attività di controllo, declinando una definizione generale valida per tutte le tipologie di interpelli, che devono essere presentati prima della scadenza dei termini ordinari di presentazione della dichiarazione, qualora dette istanze sottendano comportamenti che trovano attuazione mediante la presentazione della dichiarazione, oppure prima dell’assolvimento dell’obbligo fiscale oggetto dell’istanza o comunque connesso alla fattispecie. Il requisito della  preventività si intende rispettato se l’interpello non interferisce con attività di controllo già poste in essere dall’amministrazione riferite o che comunque possano produrre effetti sul contribuente e di cui quest’ultimo sia formalmente a conoscenza se vertenti sulla questione oggetto di interpello.

 

L’istanza deve contenere i seguenti elementi:

 

 

  • dati identificativi dell’istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, comprensivi del codice fiscale;
  • l’indicazione del tipo di istanza con esplicito riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto di interpello;
  • la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie;
  • le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione;
  • l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
  • l’indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell’amministrazione finanziaria e deve essere comunicata la risposta;
  • la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante, ovvero del procuratore generale o speciale incaricato ai sensi dell’articolo 63 del D.P.R. 600/73 o comunque del diverso soggetto legittimato alla presentazione con la relativa procura.

 

 

Le istanze devono essere corredate:

 

 

  • della documentazione, non in possesso dell’amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall’istante, rilevante ai fini della risposta;
  • dei pareri tecnici resi dall’ufficio o dalla struttura competente, qualora la risposta dell’Agenzia delle entrate presupponga l’espletamento di accertamenti di natura tecnica, non di sua competenza.
    Nel corso dell’istruttoria dell’interpello sono previste significative novità rispetto al passato, introdotte nell’ottica di generale favor verso l’istituto dell’interpello; si tratta di una fase nuova, quella di regolarizzazione. Infatti, non tutti i requisiti prima elencati previsti per le istanze assumono lo stesso peso, differenziandosi in requisiti di ammissibilità dell’istanza e requisiti suscettibili di regolarizzazione.

 

 

I dati identificativi dell’istante ed eventualmente del legale rappresentante e la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie costituiscono il contenuto minimo necessario delle istanze, la cui assenza è causa di inammissibilità; la mancanza di uno o più degli altri requisiti, invece, può essere sanata, invitando il contribuente a regolarizzare gli elementi carenti dell’istanza. A seguito della revisione del sistema degli interpelli la richiesta di documentazione integrativa è attivabile per qualunque tipologia di interpello, quindi anche per quelle tipologie per le quali tale facoltà non era espressamente prevista; inoltre i tempi di risposta sono stati ridotti ed unificati per tutte le tipologie di interpello:  infatti l’Agenzia deve rispondere entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione prodotta dal contribuente.

 

In ordine alla risposta da fornire al contribuente è stata ridotta la tempistica di lavorazione delle istanze ed è stata prevista la regola del silenzio-assenso per tutte le tipologie di interpello. I termini per la risposta decorrono a partire dalla ricezione dell’istanza da parte dell’ufficio competente (ovvero dalla regolarizzazione della stessa) e sono:

 

 

  • 90 giorni  per gli interpelli ordinari
  • 120 giorni per tutte le altre tipologie di interpello.

 

 

Riguardo l’inammissibilità delle istanze la norma ha individuato le seguenti ipotesi:

 

 

  • carenza dei dati identificativi dell’istante e mancanza della descrizione puntuale e specifica della fattispecie
  • mancanza di preventività
  • mancanza delle condizioni di obiettiva incertezza
  • reiterazione di istanze per le quali il contribuente abbia già ottenuto un parere
  • presentazione di istanze che vertono su materie oggetto delle procedure espressamente escluse dalla disciplina comune degli interpelli e, cioè, gli accordi preventivi di cui all’articolo 31ter del Dpr 600/1973, l’interpello sui nuovi investimenti e qualsiasi tipologia di interpello dei contribuenti che hanno avuto accesso al regime dell’adempimento collaborativo
  • istanze che interferiscono con l’esercizio dei poteri accertativi, perché vertenti su questioni per le quali sono state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell’istanza
  • istanze non regolarizzate. Resta confermato, in ogni caso, che alle istanze inammissibili non viene fornito riscontro nemmeno a titolo di consulenza giuridica (circolare 32/E del 2010).

 

 

Riguardo alla possibilità di rettifica della risposta resa dall’amministrazione, la nuova disposizione prevede che l’Agenzia – stante l’immanenza del generale potere di autotutela – ha sempre la possibilità di comunicare al contribuente  un cambio di orientamento rispetto alla precedente risposta fornita espressamente (risposta rettificativa vera e propria) o consolidatasi per effetto del silenzio (risposta tardiva).

 

Infine, una innovazione rispetto alla precedente disciplina è rappresentata dalla regolamentazione della rinuncia all’interpello (espressa o implicita). In pendenza dei termini di istruttoria dell’interpello il contribuente può presentare all’ufficio competente rinuncia espressa all’interpello, determinando un’anticipata chiusura del procedimento senza che la risposta di merito venga resa. Invece, nel caso in cui l’Agenzia richieda al contribuente documentazione integrativa e questa non pervenga entro un anno dalla richiesta, l’Agenzia prende atto della rinuncia implicita all’interpello effettuandone tempestivamente la notificazione o comunicazione al contribuente.

 

Un’importante novità dello Statuto consiste nella codificazione delle ipotesi in cui l’Agenzia provvede a dare pubblicità alle risposte fornite in sede di interpello; queste ricorrono quando:

 

 

  • a medesima questione o questioni analoghe sono presentate da un numero elevato di contribuenti
  • sia stata fornita l’interpretazione di norme di recente approvazione o di disposizioni per le quali manchino indicazioni ufficiali della stessa amministrazione
  • sulla questione oggetto dell’istanza l’amministrazione sia a conoscenza di  comportamenti non uniformi da parte degli uffici
  • più in generale, in ogni altro caso per il quale l’amministrazione ritenga di interesse generale il chiarimento fornito.

 

 

Infine, particolare attenzione è stata dedicata nella circolare in esame agli effetti della risposta resa in sede di interpello sull’attività di accertamento e di contenzioso, nonché agli obblighi disegnalazione in dichiarazione in contropartita all’eliminazione dell’obbligo di presentazione dell’interpello ed al trattamento sanzionatorio. Anche di questi ultimi argomenti si tratterà nei prossimi articoli di approfondimento.