bollettiniAnche quest’anno la Tasi rischia di chiamare alla cassa anche chi occupa l’immobile in virtu’ di un contratto di locazione o di comodato. Ma solo se il Comune ha lasciato la Tasi sulle seconde case. È questa una delle principali peculiarità del tributo sui servizi indivisibili: il peso fiscale grava su entrambi i soggetti, proprietario e utilizzatore, anche se quest’ultimo sarà chiamato ad un esborso molto più contenuto.

 

La suddivisione dell’importo da pagare dovrà essere comunque stabilita dai Comuni nella misura compresa tra il 10 e il 30 per cento per l’occupante e tra il 70 il 90 per cento per il titolare del diritto reale sull’immobile. I Comuni non possono scendere sotto la soglia minima del 10 per cento o azzerare l’imposta per gli occupanti. Occhio dunque a controllare cosa ha deliberato il Comune.  È utile anche sottolineare che le obbligazioni tra possessore occupante sono autonome e dunque il Comune non potrà pretendere che il proprietario versi la quota che deve essere pagata dall’inquilino. In altri termini la legge non prevede la solidarietà tra occupante e proprietario al pagamento del tributo.

 

La ripartizione del tributo tra proprietario ed inquilino tuttavia porta con sé alcune complicazioni relative alla modalità di determinazione dell’importo complessivo da pagare al Comune. Infatti l’importo deve essere calcolato “con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale e successivamente ripartirlo tra quest’ultimo e l’occupante sulla base delle percentuali stabilite dal Comune”. Ciò significa che all’inquilino dovrà essere applicata l’aliquota per le seconde case e non quella per l’abitazione principale. Del resto l’abitazione concessa in locazione o in comodato all’utilizzatore – dal punto di vista del titolare del diritto reale – non può essere definita come abitazione principale, perchè l’aliquota da applicare deve essere individuata in funzione della posizione soggettiva del proprietario; ne deriva pertanto, che salvo casi particolari, l’aliquota da applicare non sarà quella dell’abitazione principale perché per il proprietario l’immobile dato in uso a terzi non possiede di regola tale qualifica.

 

Questa circostanza comporta che gli inquilini non dovranno pagare nulla qualora i Comuni abbiano deciso di non applicare la Tasi sugli immobili diversi dall’abitazione principale. In taluni casi, infatti, i sindaci hanno deciso di applicare la Tasi solo sulle abitazioni principali lasciando l’Imu sugli altri immobili. Qui il pagamento del tributo, l’Imu, graverà solo sul proprietario. Da considerare poi che la Tasi non potrà essere pagata nei Comuni con aliquota Imu al 10,6 per mille essendosi in questo caso esaurita la possibilità di intervento fiscale del Comune su tale tipologia di immobili (a meno che il Comune non intenda utilizzare l’aliquota supplementare dello 0,8 per mille).

 

E’ utile anche ricordare che, in ogni caso, la Tasi non dovrà essere pagata per quelle detenzioni temporanee di durata non superiore a 6 mesi nell’arco di un anno: in tali ipotesi la Tasi è dovuta solo dal possessore. Chi ha un immobile in comodato deve inoltre controllare se il Comune ha disposto l’assimilazione parziale (con la franchigia di 500 euro) o totale all’abitazione principale. In tale circostanza, dal momento che l’occupante non è titolare di diritto reale sull’immobile, ai comodati si applica la ripartizione secondo le percentuali stabilite in delibera, quindi se il Comune ha deliberato il 70% al proprietario e 30% all’utilizzatore, questa ripartizione vale anche per il comodato assimilato ad abitazione principale, con o senza franchigia.