Può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, di fideiussione bancaria o di un’impresa commerciale oppure di polizza assicurativa.
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri il decreto Mef 22/2017, che definisce gli aspetti operativi legati alla modifica apportata – dal Dlgs 156/2015 – all’articolo 69 del Dlgs 546/1992, con la quale è stato introdotto il principio di immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, con possibilità, in caso di inerzia, di avviare il giudizio di ottemperanza. Tuttavia, per gli importi superiori a 10mila euro (diversi dalle spese di lite), il giudice può subordinare l’erogazione delle somme alla prestazione di idonea garanzia, il cui costo è anticipato dal contribuente e grava sulla parte soccombente all’esito definitivo del giudizio.
Il Dm attuativo, dunque, disciplina il contenuto della garanzia, la sua durata e il termine entro il quale la stessa può essere escussa quando l’inerzia del contribuente in riferimento alla restituzione delle somme garantite si è protratta per un periodo di tre mesi.
Contenuto
La garanzia è costituita sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore nominale, oppure di fideiussione rilasciata da una banca o da un’impresa commerciale che, a giudizio dell’ente a favore del quale deve essere prestata, offra adeguate garanzie di solvibilità, o, ancora, di polizza assicurativa. Per le piccole e medie imprese, la garanzia può essere prestata anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Dlgs 385/1993. Per i gruppi di società con patrimonio superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante assunzione dell’obbligazione da parte della capogruppo o della controllante. La garanzia va redatta in conformità ai modelli approvati con decreto del direttore generale delle Finanze e deve avere a oggetto l’integrale restituzione (ovvero l’obbligazione di versamento integrale) della somma pagata al contribuente comprensiva di interessi.
Durata
La garanzia è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio o del nono mese successivo all’estinzione del processo. La garanzia cessa se il giudice del grado successivo ritiene di non subordinare l’erogazione delle somme alla prestazione della garanzia. Invece, la garanzia a cui è subordinata la sospensione dell’atto impugnato o della sentenza è prestata fino al termine del nono mese successivo a quello del deposito del provvedimento che conclude la fase del giudizio nella quale è disposta la sospensione e cessa automaticamente con il deposito della sentenza favorevole al contribuente.
Escussione
Il termine di tre mesi entro cui occorre restituire le somme garantite decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio o dall’estinzione del processo ovvero, nelle ipotesi di sospensione della sentenza o dell’atto, dal deposito del provvedimento che conclude la fase del giudizio nella quale è disposta la sospensione. Quando l’ente a favore del quale è stata prestata la garanzia vuole escuterla, comunica al garante l’ammontare delle somme dovute tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento (o altro mezzo idoneo), entro il sesto mese successivo ai tre di inerzia che aprono la strada all’escussione. Il pagamento dovrà avvenire entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.