ambiente_gas_naturale_emissioniL’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, con un chiarimento pubblicato sul proprio sito istituzionale il 19 maggio scorso e preventivamente condiviso con il Ministero dello Sviluppo Economico, conferma la posizione già espressa dall’Associazione in una nota inviata alla stessa Autorità ed al Ministero delle sviluppo economico.

 

In particolare rileva che, come già segnalato dall’Anci, il concessionario del servizio è tenuto a corrispondere all’ente locale il canone per il servizio di distribuzione del gas anche dopo la scadenza dell’affidamento e il medesimo gestore stia proseguendo la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ciò attraverso una lettura del combinato di alcune norme che chiariscono definitivamente la questione.

 

Il concessionario del servizio è tenuto a corrispondere all’ente locale il canone per il servizio di distribuzione del gas anche dopo la scadenza dell’affidamento e il medesimo gestore stia proseguendo la gestione del servizio fino alla decorrenza del nuovo affidamento, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164?

 

La questione concerne la corretta esecuzione dei rapporti tra ente locale e gestore concessionario affidatario. In tale materia, le competenze dell’Autorità riguardano la predisposizione dello schema di contratto di servizio tipo che dovrebbe regolare tali rapporti, schema che è approvato dal Ministro dello Sviluppo Economico (articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00).

 

In questo quadro, appare opportuno esprimere le seguenti considerazioni, previamente condivise con il Ministero dello Sviluppo Economico.

 

Non sembra che la scadenza ope legis della concessione implichi che il gestore del servizio di distribuzione sia titolato a svolgere transitoriamente il servizio, sino all’esito delle gare per l’affidamento del servizio per ambiti, senza dover corrispondere alcun canone. In proposito, l’articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 164/00 prevede esclusivamente che «Gli enti locali avviano la procedura di gara non oltre un anno prima della scadenza dell’affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio, limitatamente all’ordinaria amministrazione, fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento», senza nulla aggiungere.

 

La norma appena menzionata si limita a stabilire l’obbligo di prosecuzione del servizio in capo al distributore uscente, senza entrare nel merito della regolamentazione del medesimo servizio e dei rapporti connessi (salvo circoscrivere  la gestione all’amministrazione ordinaria).  Peraltro, il silenzio normativo in punto di canone per l’affidamento non pare di per sé sufficiente a escludere l’obbligo di pagamento dello stesso canone. Sembra, piuttosto, che – in assenza di previsioni specifiche o contrarie – la gestione del servizio debba continuare a essere disciplinata come in precedenza e quindi secondo le previsioni della concessione scaduta, rispettando l’equilibrio giuridico-economico ivi stabilito.

 

Invero, nessun dubbio è stato sollevato riguardo all’applicazione delle regole previgenti in relazione al rapporto tra gestore e utenti nel periodo di prosecuzione: il gestore, infatti, continua a percepire la tariffa ed a erogare il servizio negli stessi termini in cui già lo faceva, seppure limitatamente all’amministrazione ordinaria. E se il rapporto tra gestore e utenti continua a essere sottoposto al regime previgente, ciò vale anche per il rapporto tra ente locale e gestore affidatario, atteso che, in ultima analisi, i rapporti in parola trovano comune fondamento nell’affidamento.

 

Sotto altro profilo, assume importanza la disposizione di cui all’art. 46 bis, del decreto-legge 1 ottobre 2007, 159, secondo cui « A decorrere dal 1º gennaio 2008, i comuni interessati dalle nuove gare di cui al comma 3 possono incrementare il canone delle concessioni di distribuzione, solo ove minore e fino al nuovo affidamento, fino al 10 per cento del vincolo sui ricavi di distribuzione di cui alla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 237 del 28 dicembre 2000, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 2001, e successive modificazioni, destinando prioritariamente le risorse aggiuntive all’attivazione di meccanismi di tutela relativi ai costi dei consumi di gas da parte delle fasce deboli di utenti».

 

La norma menzionata, allorché consente un aumento del canone, presuppone che il pagamento dello stesso canone possa essere previsto anche nel tempo necessario all’espletamento della gara d’ambito, senza escludere il periodo di prosecuzione in questione.