La Direzione centrale della Finanza locale comunica che è in corso di pubblicazione il decreto 26 aprile 2016 del Ministro dell’Interno concernente le modalità e i termini per l’attribuzione dei contributi ai comuni istituiti a seguito di fusione. Il decreto definisce, a decorrere dall’anno 2016, le modalità ed i termini per il riparto e l’attribuzione dei contributi spettanti ai comuni facenti parte delle fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi.
Dall’anno 2016, ai comuni di cui all’articolo 1, spetta, per un periodo di dieci anni un contributo straordinario pari al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti ai medesimi enti per l’anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, ed in misura non superiore, per ciascuna fusione, a 2 milioni di euro.
La quantificazione del contributo annuale, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora le richieste di contributo erariale determinato nelle modalità normative richiamate risultino superiori al fondo stanziato, nella determinazione del trasferimento erariale viene data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità, assegnando un coefficiente di maggiorazione del 4% per le fusioni con anzianità di un anno, incrementato del 4% per ogni anno di anzianità aggiuntiva fino al 40% per le fusioni con anzianità pari a 10 anni. Diversamente, nel caso che le richieste di contributo erariale risultino inferiori al fondo stanziato, le disponibilità eccedenti sono ripartite a favore degli stessi enti, in base alla popolazione e al numero dei comuni originari.
Ai fini dell’attribuzione del contributo erariale in argomento le regioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo all’adozione del loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione, al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali- Direzione centrale della finanza locale – Piazza del Viminale 1, 00184 Roma – Ufficio Sportello Unioni all’indirizzo mail:finanzalocale.prot@pec.interno.it
Per i provvedimenti pervenuti al Ministero dell’interno il contributo erariale decennale è attributo: – nel medesimo anno di presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell’interno nel mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda; – dall’anno successivo alla presentazione della domanda, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell’interno successivamente al mese di gennaio da fusioni costituite e decorrenti nello stesso anno della presentazione della medesima domanda; – dall’anno di decorrenza della fusione, nel caso di richieste pervenute al Ministero dell’interno in qualsiasi mese dell’anno da fusione costituita nello stesso anno della presentazione della medesima domanda, ma decorrenti dall’anno successivo o seguenti.
Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato il provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese successivo all’ adozione del provvedimento, copia della legge regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali- Direzione centrale della finanza locale, Piazza del Viminale 1, 00184 Roma – Ufficio Sportello Unioni all’indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it
L’ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune nato per fusione comporta la rideterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente, a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.