somme, fondo, regolazione, decurtazione, contabileSi ricorda agli enti che il termine perentorio per la presentazione delle richieste di contributo relativo al Fondo Contenziosi è la mezzanotte di oggi, lunedì 11 luglio. Gli elementi da prendere in considerazione ai fini della costituzione del fondo rischi sono sia la significativa probabilità di soccombere, che, a maggior ragione, l’esistenza di sentenze non definitive e non esecutive in cui l’ente sia condannato al pagamento di spese. La finalità è infatti quella di non fare trovare l’Ente sguarnito nel momento in cui l’evento negativo che si è ritenuto probabile dovesse realizzarsi e comportare il pagamento di spese. Tali spese sono da intendersi in senso ampio, sia legali che risarcitorie.

 

Il Fondo contenziosi è accantonato dall’ente in misura pari alle risorse necessarie per il pagamento dei potenziali oneri derivanti da sentenze secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria. Tale principio prevede che ”nel caso in cui vi sia contenzioso con significative probabilità di soccombenza, l’ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell’esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi”.

 

Il Fondo ha una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.  Ciascuna richiesta sarà soddisfatta nella misura massima dell’80%. Nel caso in cui l’ammontare complessivo delle richieste sia superiore alla dotazione annua del Fondo, questo verrà ripartito proporzionalmente. Nel caso in cui sia inferiore, le eccedenze confluiranno nelle disponibilità dell’anno successivo.