La circolare 14/E del 27 aprile 2016 fornisce chiarimenti in merito al credito di imposta, introdotto dalla legge di Stabilità 2015, in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare, al fine di incentivare l’investimento in alcune attività a carattere finanziario a medio o lungo termine. Tale agevolazione risponde all’esigenza di mitigare gli effetti negativi sugli investimenti operati da tali soggetti a seguito dell’aumento della misura di tassazione applicata ai redditi di natura finanziaria percepiti dalle casse e al risultato maturato di gestione dei fondi pensione.
Nello specifico, alle casse di previdenza è riconosciuto un credito d’imposta pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella misura del 26% sui redditi di natura finanziaria e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive computate nella misura del 20% (articolo 1, comma 91, della legge 190/2014). I proventi percepiti devono però essere assoggettati alle ritenute e alle imposte sostitutive “effettivamente” e devono essere investiti in determinate attività a carattere finanziario a medio o lungo termine.
Il credito non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap. Non rileva, inoltre, né ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa né della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa. Potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti previsti. Non sarà inoltre vincolato al rispetto dei limiti di compensabilità previsti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 e dall’articolo 34 della legge 388/2000.
Spetta, invece, a favore dei fondi pensione, un credito d’imposta nella misura del 9% del risultato netto maturato, assoggettato “effettivamente” all’imposta sostitutiva del 20% in ciascun periodo di imposta, a condizione che l’ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla citata imposta sostitutiva sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate in sede di attuazione (comma 92). Il credito non concorre alla formazione del risultato netto maturato. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche, incrementa la parte corrispondente ai redditi già assoggettati a imposta. Può essere utilizzato a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di effettuazione degli investimenti previsti, esclusivamente in compensazione. Anch’esso non soggiace ai su indicati limiti di compensabilità.
Il credito di imposta spetta anche ai fondi pensione multicomparto ovvero ai fondi strutturati in comparti differenziati per rischio e rendimento in più linee di investimento. In tal caso, la richiesta di attribuzione è unica e deve essere presentata a nome del fondo e non dei singoli comparti. A tal fine, i singoli comparti devono essere considerati separatamente. L’investimento da parte delle casse di previdenza o dei fondi pensione, da cui scaturisce il diritto al credito di imposta, può avvenire in maniera diretta, attraverso la sottoscrizione o l’acquisto di azioni o di obbligazioni di società che operano nel settore delle infrastrutture, o indirettamente attraverso la sottoscrizione o l’acquisto di quote di Oicr che investono nel predetto settore o in società non quotate.
L’accesso al beneficio è però possibile anche quando l’investimento stesso non sia diretto alle società aventi esclusivamente tali caratteristiche. È, infatti, sufficiente che l’investimento stesso sia prevalentemente orientato verso i settori individuati dal decreto Mef del 19 giugno 2015. Per quanto riguarda gli investimenti indiretti, effettuati tramite fondi comuni di investimento, trattandosi di soggetti vigilati, il requisito della prevalenza va verificato avendo riguardo al regolamento di gestione del fondo. Dal regolamento risulta, infatti, la tipologia attività in cui è possibile investire il patrimonio del fondo.
Per evitare possibili fini speculativi e per garantire che il capitale rimanga investito per un periodo di tempo medio/lungo, è previsto un limite temporale minimo di cinque anni di detenzione dello strumento finanziario. Inoltre, in caso di cessione o scadenza del titolo oggetto dell’investimento prima di tale termine, il corrispettivo conseguito deve essere reinvestito entro 90 giorni in altre attività che possono essere oggetto dell’investimento. Analogamente, qualora oggetto dell’investimento siano quote di Oicr che prevedono il rimborso di una parte del capitale investito prima dello scadere del quinquennio, l’importo rimborsato deve essere reinvestito entro 90 giorni. In caso contrario, il credito d’imposta si riduce pro-quota in relazione al capitale originariamente investito. È comunque prevista la possibilità di disinvestire prima del quinquennio senza perdere il diritto al credito, purché il controvalore conseguito venga reinvestito entro 90 giorni dal regolamento dell’operazione.
Ai fini dell’attribuzione dei crediti d’imposta, si tiene conto degli investimenti nelle attività finanziarie effettuati dal 1° gennaio 2015. Non devono, pertanto, essere conteggiati gli investimenti effettuati in periodi d’imposta precedenti. Tuttavia, non è necessario che gli investimenti effettuati in un determinato anno siano successivi alla riscossione dei proventi effettivamente assoggettati alle ritenute e alle imposte sostitutive nella misura del 26 per cento. Qualora i proventi percepiti o maturati in un dato periodo d’imposta non siano completamente investiti nelle attività rilevanti nel medesimo periodo (per le casse di previdenza) o nel periodo successivo (per le casse in regime di risparmio gestito e per i fondi pensione), la differenza può essere investita in attività rilevanti nei periodi di imposta successivi. Devono essere presi in considerazione solo i nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo d’imposta. Conseguentemente, per i periodi d’imposta successivi al 2015, per il calcolo del credito, si tiene conto solo dell’incremento degli investimenti rispetto al periodo d’imposta precedente.
Per le casse previdenziali, il credito si calcola sulla base dei redditi di natura finanziaria realizzati o maturati in un periodo d’imposta e investiti in attività di carattere finanziario a medio e lungo termine nel medesimo periodo. Il credito è determinato a partire dai redditi realizzati o maturati nel 2015 e con riferimento agli investimenti effettuati nel 2015. Per le forme di previdenza complementare, il credito si determina, invece, sulla base del risultato di gestione maturato in un periodo d’imposta e investito in attività a carattere finanziario a medio o lungo termine nel periodo d’imposta successivo. Pertanto, ai fini dell’applicazione della norma in esame a decorrere dal 2015, il credito è determinato a partire dal risultato di gestione maturato nel 2014 e con riferimento agli investimenti effettuati nel 2015.
Gli intermediari finanziari devono rilasciare una certificazione relativamente alle ritenute e alle imposte sostitutive dagli stessi applicate, nella misura del 26%, nei confronti delle Casse di previdenza. Il credito d’imposta è riconosciuto in relazione alle ritenute e alle imposte sostitutive applicate sulla quota di redditi assoggettati a imposizione in misura piena. L’obbligo di certificazione viene meno qualora i redditi di capitale siano soggetti a imposizione sostitutiva in quanto conseguiti direttamente all’estero o i redditi diversi di natura finanziaria siano direttamente indicati dalla cassa nella propria dichiarazione dei redditi (regime dichiarativo).
Il credito d’imposta va richiesto a decorrere dall’anno 2016, attraverso la presentazione telematica all’Agenzia delle entrate, dal 1° marzo al 30 aprile di ciascun anno, dell’apposito modello, direttamente oppure tramite i soggetti incaricati, attraverso i canali Entratel o Fisconline. La trasmissione telematica è effettuata utilizzando il software denominato “Creditoprevidenza”, disponibile gratuitamente sul sito dell’Agenzia. La percentuale di credito spettante a ciascun soggetto è quindi determinata annualmente dall’Agenzia e comunicata entro 60 giorni dal temine di presentazione delle richieste.
L’ammontare del credito d’imposta riconosciuto e fruito deve essere indicato sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale il beneficio è concesso sia nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta nei quali il credito è utilizzato. L’omessa indicazione in dichiarazione dei dati relativi al credito nel periodo d’imposta in cui lo stesso è concesso costituisce una violazione sanzionabile, ma lascia comunque impregiudicato il diritto alla spettanza del credito.
L’Agenzia delle entrate effettua i controlli per la corretta fruizione del credito. Qualora venga accertato che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante si applicheranno le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia, in considerazione delle condizioni di obiettiva incertezza caratterizzanti la disciplina, se l’indebita fruizione riguarda un credito d’imposta richiesto dal 1° marzo 2016 al 30 aprile 2016, non saranno applicate sanzioni.