fermo-amministrativo-imposta-di-bolloViene a cadere un balzello che in buona sostanza rappresentava la beffa oltre il danno.


Fermo Amministrativo, imposta di bollo sulle “ganasce” addio. La novità, contenuta nella legge di Bilancio 2020, sarebbe dovuta scattare lo scorso primo gennaio. Ma per vedere luce è stato necessario attendere l’esito di un’istanza di interpello ACI, presentata il 2 dicembre.

L’agenzia delle Entrate ha confermato solo negli ultimi giorni l’interpretazione prospettata da un ente, che era in senso positivo per il contribuente.

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Fermo Amministrativo, l’imposta di bollo non ci sarà più

Nella risposta all’interpello presentata dall’Aci, l’Agenzia delle Entrate fa riferimento al fatto che la pratica viene svolta d’ufficio e non su richiesta del proprietario dell’auto.

Questo perchè nel Dlgs 98/2017, l’articolo 2, comma 7 prevede che la revoca del fermo sia notificata a chi gestisce i pubblici registri dei veicoli direttamente dal concessionario della riscossione. Dunque, il contribuente non deve più presentare alcuna domanda.

Mancando quest’ultima, secondo le Entrate «viene a mancare l’oggetto dell’imposta di bollo».

Pertanto, nel caso del fermo amministrativo, sarà sempre e comunque il soggetto creditore a richiederne la cancellazione, cioè colui che ha agito a norma di legge nei confronti del debitore. Proprio come avviene per un pignoramento.

Si ricorda infine che il fermo amministrativo (atto definito dall’articolo 86 del D.P.R. n. 602 del 1973) è una sanzione accessoria prevista dal codice della strada (articoli 213, 214 Nuovo Codice della strada) per determinate violazioni in aggiunta alla pena pecuniaria, e ha effetti sullo status giuridico del bene che risulta non più autorizzato alla circolazione.

In caso si venisse sorpresi a condurre un veicolo posto sotto fermo amministrativo si incorrerebbe in una ammenda fino a 2.628,15 euro e alla confisca immediata del mezzo.

 


Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it