FATCAUlteriore passo avanti sul terreno della trasparenza fiscale a livello internazionale. Con la pubblicazione, oggi, del testo integrale dell’accordo sottoscritto a fine dicembre tra l’Agenzia delle Entrate e Irs (Internal revenue service) l’equivalente statunitense della nostra Amministrazione finanziaria, viene infatti apposto il sigillo finale all’implementazione della normativa Fatca (Foreign account tax compliance act) avviata con la firma dell’accordo intergovernativo “Iga” a Roma il 10 gennaio 2014. Di fatto, la diffusione del testo dell’intesa raggiunta tra le autorità competenti dei due Paesi, l’Irs per gli Stati Uniti, l’Agenzia delle Entrate per l’Italia, è l’ultimo d’una serie di passaggi prescritti dall’accordo. In realtà, si tratta di un collegato normativo essenzialmente tecnico e procedurale, peraltro già attivo, visto che da mesi lo scambio di dati finanziari tra le due controparti è a tutti gli effetti pienamente operativo e in vigore. La novità reale è che i termini tecnici e l’intero quadro procedurale che già sovrintende al reciproco invio di dati tra i due Paesi è ora pubblico.

 

Caa (Competent authority arrangement)

 

Frutto del lavoro sottile dietro le quinte condotto dalle due Amministrazioni, in pratica, l’origine, o la fonte normativa dell’accordo pubblicato oggi risiede nel corpo stesso dell’accordo Fatca che, dopo aver fissato regole e contenuti generali di riferimento, demandava espressamente alle autorità competenti dei due Paesi il compito di trovare un accordo su come rendere effettivo lo scambio d’informazioni, ovvero, la definizione d’una piattaforma procedurale organica, funzionale e allo stesso tempo adeguata agli strumenti, alle norme e alle necessità di entrambe le parti contraenti. Nel testo, condiviso dalle Competent Authority dei due Stati, vengono inoltre disciplinate specifiche misure per la gestione degli errori constatati dallo Stato ricevente e per l’invio di dati correttivi da parte degli istituti finanziari.

 

Scambio d’informazioni, online le regole del “gioco”

 

Dunque, con l’accordo pubblicato oggi da entrambe le autorità vengono rese pubbliche le modalità e le procedure da applicare per adempiere agli obblighi riguardanti lo scambio automatico d’informazioni secondo quanto stabilito nell’ambito dell’IGA. In particolare, le informazioni da scambiare tra le due amministrazioni sono fornite dalle istituzioni finanziarie italiane o statunitensi tenute alla comunicazione. Tra i soggetti interessati rientrano quindi banche, società di gestione del risparmio e di intermediazione, assicurazioni vita e altre entità finanziarie. Il codice identificativo si fa global – In particolare, a ogni istituzione finanziaria che provvede alla registrazione, viene rilasciato un numero identificativo globale, “GIIN”. L’Irs si impegna, secondo l’accordo, a trasmettere annualmente all’Italia la lista delle istituzioni finanziarie italiane registrate (“FFI list”).

 

Cos’è il Fatca

 

Il Foreign account tax compliance act è una normativa Usa finalizzata al contrasto dell’evasione fiscale dei contribuenti statunitensi che effettuano investimenti tramite intermediari finanziari esteri, come banche e assicurazioni vita. Nel dettaglio, gli intermediari finanziari che vi aderiscono devono sottoscrivere un accordo di natura contrattuale con l’Irs, registrarsi, ottenere un codice identificativo e identificare e classificare la clientela, utilizzando procedure ad hoc, al fine di individuare i soggetti residenti ai fini fiscali negli Usa ed effettuare il reporting indicando il profilo finanziario del cliente. Per l’Italia, come per tutti i Paesi che vi hanno aderito sottoscrivendo un accordo intergovernativo ad hoc, “Iga”, l’attuazione del Fatca si traduce in uno scambio automatico annuale di informazioni tra le autorità fiscali dei due Paesi che interessa non più esclusivamente i cittadini statunitensi ma anche i conti correnti e assimilati detenuti in territorio statunitense da residenti italiani. In pratica, con l’accordo del gennaio 2014, il Fatca da normativa inizialmente unilaterale ha acquisito una reciprocità sostanziale.

 

Entrate e Irs vis–à–vis, i dati corrono sulla piattaforma Ides

 

Per lo scambio dei dati le due amministrazioni hanno scelto di utilizzare il servizio “Ides” (International data exchange services). Qualora emergessero errori nei dati o criticità nella trasmissione, le due autorità competenti possono consultarsi per risolvere eventuali problematiche. Riguardo la tempistica, in via generale lo scambio automatico d’informazioni tra l’Irs e le Entrate diviene effettivo entro 9 mesi dalla fine dell’anno al quale le informazioni si riferiscono.

 

Come salvaguardare i dati

 

Entrate e Irs hanno previsto specifiche misure di protezione dei dati e una procedura ad hoc  sia nel caso siano rilevati errori amministrativi o altri errori minori sia nel caso di gravi non conformità. In particolare, l’accordo definisce la procedura per correggere gli errori che possono condurre alla determinazione di  una grave non conformità, in modo da evitare la rimozione del relativo istituto finanziario dalla Irs FFI list e sottrarsi alla conseguente soggezione alla ritenuta alla fonte del 30% sui proventi finanziari di fonte americana (in quanto ritenuto soggetto “non partecipante”). Nel testo è prevista anche la correzione tempestiva degli errori minori entro 120 giorni dalla richiesta dell’Autorità competente, in modo da scongiurare l’ipotesi di grave non conformità.