esborsiLa Cassazione, nell’interpretare l’articolo 2, comma 2, della legge n. 266/1991, secondo cui “Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”, ha chiarito che non possono essere considerati rimborsi di spese – e vanno quindi qualificati come compensi, come tali soggetti a tassazione – gli esborsi erogati dalle associazioni di volontariato ai propri associati a titolo di rimborso forfettario, ossia senza specifico collegamento con spese, singolarmente individuate, effettivamente sostenute dai percettori. L’organizzazione di appartenenza può restituire esclusivamente le somme effettivamente impegnate per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti.

 

Ciò implica, sul piano probatorio, che grava sul contribuente che contesti la pretesa erariale (associazione, per quanto riguarda la ritenuta alla fonte, ed associato, per quanto riguarda l’intero prelievo Irpef) l’onere di documentare il sostenimento delle spese di cui le somme erogate dall’associazione costituirebbero specifico rimborso. Sempre in base al citato articolo 2, comma 2, della legge n. 266/1991, non possono essere considerati rimborsi spese – e vanno quindi qualificati come compensi soggetti a tassazione – gli esborsi, erogati dall’associazione di volontariato ai propri associati, che eccedono i limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.
 

Ordinanza n. 24090 del 25 novembre 2015 (udienza 10 giugno 2015)

 

Cassazione civile, sezioni VI – 5 – Pres. Cicala Mario – Est. Cosentino Antonello

 

Recupero a tassazione ritenuta alla fonte – Riqualificazione quali “compensi” piuttosto che “rimborsi spese” delle somme erogate ai volontari di un’associazione di volontariato.