sportNon è più possibile disconoscere la deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti né il regime di esenzione dall’Irpef per chi percepisce le somme corrisposte dall’associazione.

 

L’inosservanza da parte delle associazioni sportive dilettantistiche dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti, di importo pari o superiore a 1.000 euro (516,46 euro fino al 31 dicembre 2014), previsto dall’articolo 25, comma 5, della legge 133/1999, comporta la decadenza in capo all’ente sportivo delle agevolazioni previste dalla legge 398/1991 e l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 11 del Dlgs 471/1997, ossia la sanzione amministrativa da 258,23 a 2.065,83 euro.

 

Considerata la nuova formulazione dell’articolo 25 della legge 133/1999 – a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 37 della legge 342/2000 – non risulta infatti più applicabile il regime sanzionatorio recato dall’articolo 4, comma 3, del Dm 473/1999; pertanto, in caso di violazione del suddetto obbligo di tracciabilità, non è più possibile procedere al disconoscimento della deducibilità dei costi in capo ai soggetti eroganti né del regime di esenzione dall’Irpef per i percipienti delle somme corrisposte dall’ente sportivo.

 

Questo l’indirizzo interpretativo espresso dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 45/E del 6 maggio 2015, con cui sono state fornite indicazioni per la definizione del contenzioso insorto in alcune regioni.
In sede di verifica, alcuni uffici quando riscontrano che l’ente sportivo non effettua i pagamenti e i versamenti con modalità tracciabili procedono a disconoscere:

 

– in capo all’associazione sportiva, il regime di favore di cui alla legge 398/1991

 

– in capo agli atleti o ai dirigenti sportivi percipienti, il beneficio dell’esenzione dall’Irpef, previsto dall’articolo 69 del Tuir, per i compensi, fino all’importo di 7.500 euro, corrisposti dall’ente sportivo

 

– in capo al soggetto erogante, la deducibilità del relativo costo (somme corrisposte a titolo di sponsorizzazione).

 

I suddetti rilievi trovano fondamento nell’applicazione del regime sanzionatorio previsto dall’articolo 4, comma 3, del Dm 473/1999.

 

In sede di impugnazione degli atti impositivi, i contribuenti eccepiscono la vigenza del comma 3, a seguito della riformulazione dell’articolo 25 della legge 133/1999 operata dall’articolo 37 della legge 342/2000.

 

L’articolo 4, comma 3, del decreto ministeriale n. 473/1999 – secondo cui “i pagamenti o i versamenti …effettuati con modalità diverse da quelle previste …concorrono in ogni caso … a formare il reddito del percipiente e sono indeducibili nella determinazione del reddito del soggetto erogante, e qualora trattasi di associazioni che si avvalgono delle disposizioni della legge n. 398 del 1991, comportano la decadenza dalle agevolazioni previste dalla legge medesima” – è stato emanato in attuazione del previgente articolo 25, comma 7, legge 133/1999.

 

Tale ultima norma è stata successivamente abrogata dall’articolo 37, comma 2, lettera a), della legge 342/2000.

 

A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 37 della legge 342/2000, la disciplina che regola gli effetti della violazione, da parte degli enti sportivi dilettantistici, dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti e versamenti è recata dal comma 5, articolo 25, legge 133/1999, secondo cui “I pagamenti a favore di società, enti o associazioni sportive dilettantistiche … e i versamenti da questi effettuati sono eseguiti, se di importo superiore a 1.000,00 euro tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all’amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli… L’inosservanza della presente disposizione comporta la decadenza dalle agevolazioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 … e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 …”.

 

Dal quadro normativo delineato consegue che il sistema sanzionatorio applicabile – dopo le modifiche recate dalla legge 342/2000 – in caso di inosservanza della tracciabilità dei pagamenti e versamenti è contenuto esclusivamente nel citato articolo 25, comma 5, e determina in capo all’associazione sportiva la decadenza dalle agevolazioni della legge 398/1991 e l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 11 del Dlgs 471/1997.

 

Infine, la risoluzione ribadisce che, per le erogazioni liberali a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, resta ferma la regola generale della tracciabilità dei pagamenti, a prescindere dall’importo versato, per consentire al soggetto erogante di fruire del previsto beneficio fiscale.