A partire da quest’anno è cambiato il regime delle variazioni al bilancio che, in alcuni casi definiti dalla legge, possono essere effettuate fino al 31 dicembre. Dal 1° gennaio sono cambiate le competenze per il consiglio, la giunta, i responsabili finanziari ed i revisori dei conti.
In base a quanto stabilito dall’art. 175 del Tuel, la competenza primaria spetta, generalmente, al consiglio, ma può riguardare anche la giunta e/o i singoli responsabili di spesa o del servizio finanziario. La giunta, oltre alle variazioni al Peg, approva, infatti, con un proprio provvedimento le variazioni al bilancio che si presentano come prive di discrezionalità amministrativa, in quanto attuative di decisioni consiliari.
Una volta approvato, il bilancio di previsione diventa l’unica fonte per stabilire la legittimità o meno di una spesa o di un’entrata comunale ed è compito della Tesoreria comunale rilevare tutte le operazioni di entrata e di spesa che effettivamente avvengono nell’esercizio. È tuttavia possibile che nel corso dell’anno si renda necessario modificare una voce di entrata o di spesa rispetto a quanto dichiarato nel bilancio di previsione. Il Consiglio comunale è l’unico organo che può approvare eventuali variazioni in aumento o diminuzione delle voci del bilancio di previsione, prestando attenzione al mantenimento degli equilibri di bilancio, primo tra tutti la parità tra entrate ed uscite.
In genere queste variazioni, sempre secondo quanto stabilito dal TUEL, vanno fatte entro il 30 Novembre. Però, se il bilancio è approvato spettano al singolo responsabile le variazioni riguardanti l’utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione; inoltre, sono sempre di competenza dirigenziale le variazioni degli stanziamenti dei conti di tesoreria statale e dei depositi bancari intestati all’ente e quelle per l’adeguamento delle previsioni delle partite di giro. Spetta, dunque, sempre ai responsabili variare il fondo pluriennale vincolato fino al 31 dicembre e, nelle more del riaccertamento ordinario, il responsabile finanziario potrà effettuare il riaccertamento parziale dei residui.
Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall’organo esecutivo, l’organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.
Le variazioni al Peg possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve a variazioni correlate alle variazioni di bilancio che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno. Il Peg deve essere pubblicato sul sito dell’ente sia nella versione iniziale, sia in quella assestata al 31 luglio (articolo 174, comma 4 del Tuel).