Una recente pronuncia di una Sezione Regionale della Corte dei Conti traccia una linea di demarcazione in merito a questo specifico argomento.
Enti Locali, assegnazione contributi a fondo perduto. Con la deliberazione n. 2/2020, la Corte dei conti di Trento ha fornito chiarimenti importanti sull’argomento.
Al centro dell’interrogativo posto ai giudici contabili un ente locale che richiede se la concessione di un contributo a fondo perduto erogato a un soggetto terzo risulti legittimo per il proprio interesse.
Ecco i punti attorno a quale verte la decisione della sezione Regionale della Corte dei Conti.
Enti Locali, assegnazione contributi a fondo perduto
In primo luogo ricordiamo che la normativa di riferimento la si trova all’articolo 12 della legge 241/1990, che richiede la preventiva determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di vantaggi economici a persone, enti pubblici e privati.
I provvedimenti di concessione dei contributi devono pertanto comunque essere motivati in modo adeguato. Evidenziando la correlazione tra entità della sovvenzione e la finalità pubblica perseguita.
Il quesito proposto attiene invece alla valutazione circa la legittimità e l’opportunità di atti e comportamenti che rientrano nell’autonomia decisionale spettante all’Amministrazione richiedente. Questo caso non presenta, pertanto, i necessari presupposti di astrattezza e generalità, ed implicando, perciò, considerazioni afferenti all’attività concreta dell’Ente.
I giudici sostengono che, in linea generale, nel nostro ordinamento contabile non si ritrova alcuna disposizione che vieti all’Ente locale di effettuare attribuzioni patrimoniali a terzi, nel caso in cui queste siano necessarie per conseguire i propri fini istituzionali.
In buona sostanza, se l’azione è attivata:
“al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune l’attribuzione di beni, anche se apparentemente a “fondo perso”, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo”. (Sez. Controllo Lombardia n. 262/2012/PAR; sez. Controllo Piemonte n. 214/2017/SRCPIE/PAR).
In ogni caso, l’attribuzione di benefici pubblici deve risultare conforme al principio di congruità della spesa da sostenere rispetto al concreto interesse pubblico da perseguire. Giacchè la facoltà degli enti territoriali di attribuire benefici patrimoniali a soggetti privati, rimane:
“subordinata ai limiti imposti da disposizioni di legge dirette al contenimento della spesa pubblica ed alle prescrizioni richieste dai princìpi contabili per garantire la corretta gestione delle risorse pubbliche”.
A questo link il testo completo della Sentenza.