Nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 28 Settembre è stato pubblicato il Decreto 7 agosto 2015 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che riguarda “Criteri, tempi e modalità per la concessione e la restituzione di anticipazioni di liquidità agli enti locali”. L’erogazione è finalizzata al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati al 31 dicembre 2014 e delle altre ipotesi specificate nell’art. 1.
Le risorse di cui al comma 6 dell’art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, pari a 650 milioni di euro, a valere sulle somme disponibili sul conto di tesoreria di cui all’art. 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, provenienti dalla “Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali” del Fondo di cui al comma 10, dell’art. 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, non più dovute, nonché quelle iscritte in conto residui della citata Sezione del suddetto Fondo, pari a 200 milioni di euro, sono finalizzate alla concessione di anticipazioni di liquidità in favore degli enti locali, per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2014, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, nonché dei debiti fuori bilancio che presentavano i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2014 anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ivi inclusi quelli contenuti nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all’art. 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, approvato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
I criteri e le modalita’ per l’accesso da parte degli enti locali interessati all’anticipazione di cui all’art. 1, nonche’ per la restituzione della stessa, sono definiti sulla base delle disposizioni recate dall’Addendum integrato mediante un atto aggiuntivo, che tiene conto delle disposizioni di cui al comma 8 dell’art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, da stipularsi tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la CDP e da uno schema di contratto tipo approvati con decreto del direttore generale del Tesoro, d’intesa con la Conferenza Stato-citta’ ed autonomie locali, e pubblicati sui siti internet del Ministero dell’economia e delle finanze e della CDP.
Ai sensi e per gli effetti del comma 1, la domanda di anticipazione da parte degli enti locali di cui all’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve essere presentata, a pena di nullita’, entro la data prevista dal predetto atto aggiuntivo.
Le anticipazioni saranno concesse entro 15 giorni dalla data ultima di presentazione delle domande di cui al precedente comma proporzionalmente e nei limiti delle somme di cui all’art. 1 e saranno restituite con le modalita’ di cui all’art. 1, comma 13, del decreto-legge n. 35 del 2013.
Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto e pubblicato sul sito del medesimo Ministero.
Le suddette anticipazioni saranno erogate previa formale certificazione alla Cassa depositi e prestiti, sottoscritta da parte del responsabile del servizio finanziario dell’ente e dell’organo di revisione, attestante l’avvenuto pagamento di almeno il 75 per cento dei debiti e dell’effettuazione delle relative registrazioni contabili da parte degli stessi enti locali, con riferimento alle anticipazioni di liquidità ricevute precedentemente.
In caso di mancata corresponsione delle rate di ammortamento relative alle suddette anticipazioni si applicheranno le disposizioni di cui all’ultimo periodo dell’art. 1, comma 13 del decreto-legge n. 35 del 2013. Alle anticipazioni di cui al presente articolo si applicano, inoltre, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 13-bis a 17 del decreto-legge n. 35 del 2013. Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.