La Germania, come risultato della procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea (caso n. 2012/2159), ha rivisto la sua legislazione e non tratterà più le donazioni agli enti di beneficenza con sede in altri Stati dell’Unione europea meno favorevolmente rispetto alle donazioni agli enti che hanno sede nel Paese. La Commissione europea, lo scorso 25 febbraio 2016, ha chiuso la procedura di infrazione poiché la Germania si è attenuta alle sue indicazioni e ha eliminato le regole fiscali discriminatorie nei confronti dei lasciti agli enti di beneficenza non tedeschi.
La procedura di infrazione del 2014
La Commissione ha chiesto, a ottobre 2014, alla Germania di modificare la sua legislazione discriminatoria in materia di tasse di successione in relazione ai lasciti a favore di enti di beneficenza in altri Stati membri o in Stati appartenenti al SEE in quanto questa legislazione viola le norme dell’UE sulla libera circolazione dei capitali. La normativa tedesca, infatti, riservava ai lasciti a favore di enti di beneficenza stabiliti in altri Stati dell’UE o appartenenti al SEE un trattamento meno favorevole rispetto ai lasciti a determinati enti di beneficenza stabiliti in Germania. Agli enti di beneficenza nazionali era concessa un’esenzione dalla tassa di successione. Gli enti di beneficenza analoghi stabiliti in altri Stati membri dell’UE o appartenenti al SEE possono beneficiare di questa esenzione fiscale soltanto se il loro Stato di residenza concede un’esenzione equivalente o reciproca a enti di beneficenza tedeschi analoghi. La Commissione ritiene che queste disposizioni siano discriminatorie e costituiscano una restrizione ingiustificata alla libera circolazione dei capitali. La procedura di infrazione è stata parte di una revisione europea più ampia portata avanti dalla Commissione relativamente al controllo degli adempimenti degli obblighi previsti dal diritto dell’UE.
Come funziona la procedura di infrazione
La Commissione europea, nella sua qualità di “guardiana” dei Trattati, vigila sull’adempimento, da parte degli Stati membri, degli obblighi ad esso incombenti in forza dei Trattati. La procedura d’infrazione costituisce uno strumento indispensabile per garantire il rispetto e l’effettività del diritto dell’Unione. La decisione relativa al suo avvio è una competenza esclusiva della Commissione, la quale, esercitando un potere discrezionale, può agire su denuncia di privati, sulla base di un’interrogazione parlamentare o di propria iniziativa.