liguriaSono sospesi i versamenti e gli adempimenti tributari nei confronti dei contribuenti dell’Emilia Romagna colpiti dall’alluvione che si è verificata dal 4 al 7 febbraio 2015.

 

Lo stabilisce un decreto firmato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La sospensione, che interessa gli adempimenti e i pagamenti con scadenza compresa tra il 4 febbraio e il 30 settembre 2015, riguarda anche i versamenti derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione e gli accertamenti esecutivi.

 

La sospensione si applica alle persone fisiche e alle imprese, anche in qualità di sostituti di imposta, che nei giorni dell’alluvione avevano la residenza, ovvero la sede operativa o la sede legale nei territori dei Comuni colpiti dal maltempo. I sostituti di imposta sono comunque tenuti ad operare e versare le ritenute effettuate.

 

Per ottenere la sospensione, il contribuente deve presentare richiesta al Comune, contenente la dichiarazione della inagibilità, anche temporanea, certificata dall’autorità comunale, della casa di abitazione, dello studio professionale, dell’azienda o dell’impresa. Il Comune ne dà comunicazione all’Agenzia delle Entrate territorialmente competente nei successivi 20 giorni.

 

Gli adempimenti e i versamenti sospesi devono essere effettuati entro il 16 ottobre 2015 in un’unica soluzione.