fallimento giudici leggeIl Tar Calabria, con la sentenza n. 272/2016, ha stabilito che il dipendente uscito innocente a seguito di un processo a suo carico dovrà comunque pagarsi le spese legali se l’amministrazione non è stata messa nelle condizioni di verificare se sussistono conflitti d’interesse per lo stesso.

 

La normativa applicabile al caso di specie, pertanto, è quella prevista per il comparto del personale degli enti locali e, segnatamente, l’art. 67 del D.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 (contenente “Norme abrogato, a decorrere dal 6 giugno 2012, dall’art. 62, comma 1, e dalla tabella A allegata al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 , convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e, dunque, applicabile al caso di specie ratione temporis), rubricato “Patrocinio legale”, ai sensi del quale:

 

“L’ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.

 

In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l’ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio”.

 

Sostiene la ricorrente che il rimborso sarebbe comunque dovuto, a seguito della sua assoluzione, indipendentemente da qualsivoglia coinvolgimento iniziale dell’Amministrazione.

 

E’ circostanza pacifica, infatti, che la stessa non solo non ha rivolto al Comune istanza di assistenza legale o di assunzione degli oneri di difesa, ma non ha finanche comunicato l’instaurazione del procedimento penale a suo carico.

 

Il Collegio aderisce all’orientamento giurisprudenziale che non condivide la predetta tesi.

 

L’art. 67, cit., infatti, prevede un modello procedimentale analogo a quello regolamentato dall’art. 44 del R.D. n. 1611/1933, relativo all’assunzione a carico dello Stato della difesa dei pubblici dipendenti per fatti e cause di servizio (“L’Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle amministrazioni o degli enti di cui all’art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio, qualora le amministrazioni o gli enti ne facciano richiesta, e l’Avvocato Generale dello Stato ne riconosca la opportunità”).

 

Tale modello procedimentale ex art. 67 cit. “rimette alla valutazione ex ante dell’ente locale, con specifico riferimento all’assenza di conflitto di interessi, la scelta di far assistere il dipendente da un legale di comune gradimento, per cui non è in alcun modo riconducibile al contenuto della predetta norma la pretesa… di ottenere il rimborso delle spese del patrocinio legale a seguito di una scelta del tutto autonoma e personale nella nomina del proprio difensore. Del resto, l’onere della scelta di un legale di comune gradimento appare del tutto coerente con le finalità della norma perché, se il dipendente vuole l’amministrazione lo tenga indenne dalle spese legali sostenute per ragioni di servizio, appare logico che il legale chiamato a tutelare tali interessi, che non sono esclusivi di quelli del dipendente, ma coinvolgono anche quelli dell’ente di appartenenza , debba essere scelto preventivamente e concordemente tra le parti… in caso diverso, si priverebbe di significato la previsione normativa volta a tutelare diritti ed interessi che sono comuni ad entrambe le parti” (Consiglio di Stato, Sez. V, 12 febbraio 2007, n. 552).

 

Alla stregua della predetta norma è senz’altro configurabile un potere di intervento a posteriori, per l’accollo di spese già sostenute direttamente dal dipendente (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 marzo 2002, n. 1476), ma pur sempre nel presupposto dell’iniziale coinvolgimento dell’ente di appartenenza che deve essere messo nelle condizioni di svolgere un apprezzamento discrezionale dell’ente circa la sussistenza o meno di un conflitto d’interessi o la qualificazione dei fatti o degli atti per cui si procede in sede giudiziaria, se direttamente o meno connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, fermo restando che, in assenza di un dichiarato e motivato conflitto di interessi, l’assunzione di ogni onere di difesa da parte dell’ente costituisce un’attività vincolata, in quanto preordinata alla tutela degli interessi del dipendente, oltre che a tutela di quelli propri dell’ente (in termini, Consiglio di Stato, Sez. VI, 12 marzo 2002, n. 1476, cit.).

 

In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Cassazione che, con sentenza n. 12719 del 29 maggio 2009, in sede di decisione su un conflitto negativo di giurisdizione, hanno affermato quanto segue.

 

“I presupposti per l’insorgenza di questa speciale garanzia, prevista in favore dei dipendenti degli enti locali, sono costituiti: a) dal fatto che la commissione di fatti o atti addebitati al dipendente in sede penale siano direttamente connessi all’espletamento del servizio o all’adempimento dei compiti d’ufficio; b) dalla mancanza di una situazione di conflitto di interesse.

 

Sussistendo questi presupposti il dipendente, quindi, sulla base della suddetta disciplina può avvalersi della garanzia alla rivalsa alle spese attraverso il riconoscimento di un diritto, che sorge – come emerge dalla lettera del citato art. 67 – nel momento stesso in cui il procedimento penale ha inizio e le spese legali vengono concretamente sostenute, atteso che espressamente la disposizione scrutinata prevede detta garanzia al momento dell'”apertura del procedimento” ed atteso che risponde ad un interesse sia del dipendente che della pubblica amministrazione che sin da tale momento la difesa in giudizio avvenga ad opera di “un legale di comune gradimento” ”.

 

Anche le Sezioni Unite, dunque, postulano quale presupposto necessario dell’insorgenza del diritto al rimborso il coinvolgimento iniziale dell’ente.

 

Per leggere il testo completo della Sentenza potete consultare il file in allegato all’articolo.