ifel, regoleCon risoluzione n. 3 del 16 giugno 2017, il Dipartimento delle Finanze ha fornito chiarimenti in merito alla sussistenza dell’obbligo dichiarativo IMU, con particolare riferimento ai terreni agricoli, già posseduti e condotti dai coltivatori diretti (CD) e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP).


 

I quesiti arrivati al Dipartimento chiedono chiarimenti in merito alla sussistenza dell’obbligo dichiarativo da assolvere, in materia di imposta municipale propria (IMU), entro il 30 giugno 2017, con particolare riferimento ai terreni agricoli. Preme inquadrare il perimetro applicativo della specifica ipotesi delineata che concerne esclusivamente la variazione della quantificazione del tributo dovuta alle intervenute modifiche normative e, in particolare, a quella contenuta nella lett. a), comma 13 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015 che esenta, tra gli altri, i terreni agricoli posseduti e condotti dai CD e dagli IAP di cui all’art. 1 del D. Lgs. n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

 

Non rientrano pertanto in tale perimetro applicativo le variazioni legate ai mutamenti della qualifica di CD e IAP, che al contrario risulta immutata rispetto alle dichiarazioni già presentate dagli stessi in precedenza.

 

Tenuto conto delle suddette considerazioni, ai fini della soluzione del caso prospettato, occorre richiamare l’art. 13, comma 12-ter del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale stabilisce che i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta e che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

 

L’obbligo dichiarativo continua invece a permanere in tutti i casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni presentate negli anni precedenti, o se le stesse non sono conoscibili dal Comune. Pertanto, dovranno essere dichiarati, ai fini del riconoscimento dell’esenzione dal tributo locale, i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da CD e IAP.