L’acquisto di montascale o di altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche è imprescindibile nelle case in qui risiedono soggetti con ridotte o impedite capacità motorie. Ma esistono agevolazioni per il loro acquisto?
L’eliminazione delle barriere architettoniche è un imperativo per chi ha una situazione di disagio fisico dovuto a disabilità.
Tuttavia esistono strumenti, come ascensori e montascale, che, grazie alla robotica ed altri sistemi dotati della tecnologia più avanzata, favoriscono la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.
La comodità del montascale è che esso si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di scala (case private, condomini, strutture pubbliche).
Acquistare un montascale è vantaggioso anche per le agevolazioni fiscali previste dalla normativa.
Agevolazioni fiscali
L’acquisto di montascale, servoscala o di altri mezzi simili, atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie, è ricompreso tra gli interventi di aiuto ai sensi della legge 104/1992 e per la relativa spesa è possibile usufruire della detrazione Irpef per recupero edilizio.
Grazie ai contributi previsti dalla legge n° 13/89 sull’abbattimento delle barriere architettoniche, infatti, si può ottenere un rimborso pubblico che copre circa il 50% della spesa.
Inoltre negli edifici privati, a differenza di eventuali interventi alternativi (realizzazione di rampe o altre opere edilizie, installazione di ascensori, etc.) gode anche del vantaggio di non avere bisogno di concessione edilizia o dichiarazione inizio attività per poter essere montato.
La detrazione è certificata, inoltre, a livello normativo dalla risoluzione n. 336/E del 1° agosto 2008 dell’Agenzia delle Entrate, poiché il montascale è necessario all’uso specifico del condòmino disabile che ha sostenuto integralmente la spesa.
Ulteriori agevolazioni
Sull’acquisto, oltretutto, è già delineata un’aliquota IVA ridotta al 4%, ai sensi del punto 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al Dpr 633/972, non condizionata alla circostanza che l’acquirente sia il soggetto portatore di handicap.
La norma, infatti, intende agevolare i trasferimenti dei beni che, per le loro caratteristiche tecniche di costruzione, sono oggettivamente idonei a risolvere i limiti di deambulazione dei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 70/2012).
Per fruire dell’aliquota ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione:
- Specifica prescrizione rilasciata dal Medico specialista dell’Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
- Certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l’esistenza di un’invalidità funzionale, rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio), e il carattere permanente della stessa.