Arrivano i chiarimenti delle Entrate sulla detassazione dei premi di produzione e di risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali.
Detassazione Premi di Produzione 2019. L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla detassazione dei premi di produzione e di risultato erogati in esecuzione di contratti aziendali di cui all’art. 1 comma 182 e seguenti della L. 208/2015, rispondendo all’interpello n. 456/2019.
Nello specifico, oggetto dell’istanza sono i Premi di competenza del periodo d’imposta 2018 ed, eventualmente, dei periodi d’imposta successivi, sussistendone le medesime modalità di determinazione e di strutturazione dei Premi, i cui indicatori di riferimento potrebbero subire modifiche nel tempo.
La normativa
Ai fini delle modalità di misurazione dei risultati raggiunti e della determinazione dei Premi da corrispondere, vengono individuati sia indicatori di performance di stabilimento che indicatori di perfomance di area/dipartimento. I quali hanno una differente incidenza sulle modalità di calcolo, nello specifico:
- gli indicatori di stabilimento concorrono alla determinazione dei Premi in misura pari al 70 per cento;
- gli indicatori di area/dipartimento concorrono, invece, in misura pari al 30 per cento.
L’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha previsto misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali di importo non superiore ad euro 3.000.
In particolare, è stata reintrodotta a regime, dal periodo d’imposta 2016, una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali del 10 per cento ai
“premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188”.
Detassazione Premi di Produzione 2019: le nuove regole
Secondo l’Agenzia delle Entrate la strutturazione del premio di risultato è un aspetto distinto da quello attinente gli incrementi di risultato che l’azienda deve raggiungere per rendere possibile l’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi.
La strutturazione del premio di risultato, che può essere ravvisata nelle previsioni contrattuali che stabiliscono i criteri e le condizioni per l’erogazione del premio ai lavoratori e l’ammontare loro spettante, risponde esclusivamente alle politiche retributive concordate con le organizzazioni sindacali.
In pratica l’agevolazione si applica sul periodo in cui matura l’incremento di produttività. Quindi l’imposta sostitutiva può essere applicata dal datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta. Ma solo qualora la maturazione del premio e la sua erogazione avvengano successivamente alla stipula del contratto collettivo aziendale o territoriale.
Pertanto, tali statuizioni non si pongono in contrasto con la condizione richiesta dalla legge per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. Tutto infatti si riconduce al conseguimento, da parte dell’azienda, di un risultato incrementale che può riguardare
- la produttività,
- o la redditività,
- la qualità,
- o l’efficienza
- e infine l’innovazione
in ragione di quanto previsto dal contratto aziendale o territoriale, da verificare attraverso gli indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione territoriale o aziendale.
A questo link il testo completo della risposta ad interpello.