Una recente sentenza della Corte dei Conti, emessa dalla Prima Sezione centrale d’appello, ha posto l’attenzione su un tema cruciale nella gestione delle risorse pubbliche negli enti locali: la responsabilità di spese illegittime eventuale su segretari o amministratori.
La decisione, oltre a risolvere un caso specifico, sembra fornire un punto di vista indiretto sulla riforma in atto della magistratura contabile, suggerendo come essa sia, almeno in parte, guidata dalla volontà di tutelare gli organi politici più che da esigenze di efficienza o responsabilizzazione amministrativa.
Il caso
Al centro della controversia, due delibere adottate da un’amministrazione comunale nel 2019, attraverso le quali venne conferito un incarico di difesa legale a un avvocato del libero foro. Secondo la Procura contabile, tale scelta era in contrasto con la normativa allora vigente, che – a suo avviso – imponeva l’obbligo di rivolgersi all’Avvocatura dello Stato per ottenere assistenza gratuita, garantendo così risparmio economico e qualità professionale.
La sentenza di primo grado aveva già escluso la sussistenza del dolo e individuato la responsabilità principale nel Segretario comunale, sollevando invece da colpe gravi gli amministratori che avevano espresso voto favorevole alle delibere. La Procura aveva impugnato la decisione, ritenendo erronea l’esclusione di responsabilità per sindaco e assessori e contestando, inoltre, la riduzione dell’addebito a carico del Segretario.
Secondo l’impostazione della Procura, gli amministratori avrebbero violato principi fondamentali dell’azione amministrativa – come economicità, buona gestione e razionalizzazione della spesa – scegliendo di incaricare un legale esterno quando avrebbero potuto contare sull’assistenza gratuita e qualificata dell’Avvocatura dello Stato. A loro avviso, la disposizione contenuta nell’articolo 41 del D.P.R. 49/1973, secondo cui gli enti “possono” avvalersi del patrocinio erariale, non andava letta come semplice facoltà, ma come un obbligo funzionale, in linea con l’interesse pubblico e con i principi costituzionali.
Deliberazioni complesse e spese illegittime: responsabilità in capo ai segretari, non ad amministratori
Il Collegio d’appello, tuttavia, ha respinto le argomentazioni dell’accusa, chiarendo che la formulazione normativa non può essere forzata oltre il suo tenore letterale. L’articolo 41, nella sua versione vigente all’epoca dei fatti, parlava esplicitamente di una possibilità, non di un dovere. Tale lettura è stata ulteriormente rafforzata dalla recente riformulazione della norma (D.lgs. 64/2023), che conferma la natura fiduciaria dell’incarico e la libertà degli enti locali di rivolgersi anche a professionisti esterni, oltre che all’Avvocatura dello Stato o ad avvocature interne, dove presenti.
La Corte ha inoltre precisato che la responsabilità per eventuali danni erariali non può essere estesa automaticamente agli amministratori elettivi privi di una formazione giuridica specifica. Al contrario, la valutazione della legittimità delle delibere e della scelta del legale ricadeva pienamente nel ruolo tecnico e professionale del Segretario comunale, figura dotata di competenze giuridiche e responsabilità diretta in materia di assistenza legale agli organi politici.
Il Collegio ha infine ribadito che, ai fini della responsabilità amministrativa per colpa grave, occorre una valutazione rigorosa della condotta tenuta, che tenga conto non solo delle norme violate, ma anche del grado di diligenza esigibile in base al ruolo e alle competenze del soggetto coinvolto. In questo caso, i giudici hanno ritenuto che gli amministratori non avessero manifestato una trascuratezza così evidente da configurare una responsabilità personale per il danno subito dall’ente.
La decisione contribuisce a chiarire i margini di discrezionalità degli enti locali nella scelta dei propri difensori legali, sottolineando come il rispetto delle norme contabili e dei principi costituzionali debba avvenire nel rispetto delle competenze e delle responsabilità effettivamente attribuite a ciascun attore istituzionale.