definizione-agevolata-liti-pendenti-comuniNuova definizione agevolata delle liti pendenti per i Comuni: i chiarimenti in una nota dell’IFEL.


Il decreto legge n.119/2018 ha disciplinato, con l’articolo 6, la nuova definizione agevolata delle liti pendenti, estendendo la sua applicazione anche agli enti territoriali e quindi ai Comuni (co.16).

L’applicazione della nuova disciplina rende necessario qualche adattamento ai tributi locali di una norma pensata per i tributi erariali, che questa nota si propone di facilitare.

Definizione agevolata delle liti pendenti per i Comuni

Possono essere definite con modalità agevolate le controversie instaurate dinanzi alla giurisdizione tributaria, pendenti in ogni stato e grado del giudizio (compreso quello in Cassazione e a seguito di rinvio).

Rimangono, pertanto, escluse le controversie attinenti al canone di occupazione del suolo pubblico, la cui giurisdizione è rimessa al giudice ordinario, mentre sono definibili le controversie relative al canone di pubblicità di cui all’articolo 62 del D.lgs. n. 446 del 1997, la cui natura tributaria è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 141 dell’8 maggio 2009.

Sono definibili le controversie il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto (il 24 ottobre 2018) e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione, il cui termine ultimo è fissato al 31 maggio 2019, non è intervenuta pronuncia definitiva.

Come per la precedente definizione delle liti pendenti di cui al dl n. 50 del 2017, tale sospensione non opera negli stessi termini per il Comune. Il periodo di sospensione per le controversie comunali dovrà infatti decorrere dalla data di esecutività della delibera che approva la definizione delle liti fino al 31 luglio 2019.

Allegati alla Nota anche uno schema di Regolamento, con la relativa delibera consiliare, che il Comune dovrà adottare se deciderà di applicare anche ai propri tributi il dispositivo di definizione agevolata.

Per quanto riguarda i modelli che i Comuni potranno mettere a disposizione dei contribuenti per effettuare la richiesta di aderire alla definizione, si consiglia di utilizzare, con i necessari adattamenti, il modello presente sul sito dell’Agenzia delle entrate.