Con la conversione in legge del decreto-legge “Sostegni-ter” il legislatore introduce alcune novità in materia di Tributi Locali.
Il Decreto contiene disposizioni in materia, tra l’altro, di sostegno alle imprese, in favore degli enti locali e della scuola.
La conversione in legge del Decreto, inotre, apporta diverse novità in materia di fiscalità locale.
Scopriamo nello specifico quali sono le novità.
Decreto Sostegni Ter: le novità in materia di tributi locali
Nello specifico si introduce una norma chiarificatrice sui termini di approvazione da parte degli enti locali delle delibere che fissano aliquote e tariffe relative alla prima annualità del bilancio di previsione.
In pratica, grazie all’inserimento di un emendamento, l’approvazione delle deliberazioni tributarie, nei termini, ma dopo il bilancio di previsione comporta la (sola) modifica del documento in occasione della prima variazione utile.
Infatti, all’articolo 13 del testo originario del decreto Sostegni-ter è aggiunto il comma 5-bis che prevede:
“5-bis. In caso di approvazione delle delibere delle aliquote e delle tariffe relative ai tributi di competenza degli enti locali entro il termine di cui all’articolo 151, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, eventualmente posticipato ai sensi del comma 8 del medesimo articolo o per effetto di norme di legge, gli enti locali provvedono ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione eventualmente già approvato, in occasione della prima variazione utile”.
Le aliquote e le tariffe seguiranno così il termine di legge per l’approvazione del bilancio. Una questione che risolve la problematica della quantificazione del gettito in entrata di alcuni tributi, vincolati a tempistiche dettate da fattori esterni e difficilmente governabili dall’ente, come nel caso della TARI.
In conclusione tutti i Comuni che hanno approvato o stanno per approvare il bilancio di previsione, senza attendere il termine del 31 maggio come attualmente previsto, potranno iscrivere in entrata gli importi dei tributi operando una previsione che potrà essere modificata con variazione quando, prima del 31 maggio stesso, verranno approvate le delibere di fissazione delle aliquote e delle tariffe da cui potrà derivare un gettito differente da quando ad oggi stimato.
Le altre novità
Accanto a questa novità inserita in fase di conversione erano già state previste altre misure.
Ad esempio, per quanto riguarda il contributo per mancato incasso imposta di soggiorno il fondo istituito per i mancati incassi relativi al primo trimestre del 2022, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022.
Invece, per quanto riguarda il cosiddetto “Fondone” creato per la perdita di gettito dovuta all’emergenza da Covid-19, si autorizza l’utilizzo delle risorse anche nell’anno 2022 per le stesse finalità.
Le risorse non utilizzate alla fine dell’esercizio 2022, confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all’entrata del bilancio dello Stato.
Gli Enti Locali che utilizzano le risorse del fondone nel 2022 sono tenuti a inviare entro il termine perentorio del 31 maggio 2023 al Mef una certificazione della perdita di gettito al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato, attraverso un modello e con le modalità definiti con d.m. da adottare entro il 30 ottobre 2022.
Maggiori informazioni su tutte le misure previste dal Decreto Sostegni Ter per gli Enti Locali sono disponibili a questo link.
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it