Danno erariale per il responsabile finanziario che causa il debito fuori bilancio: queste sono le conclusioni cui è pervenuta la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per l’Abruzzo, con la sentenza 73/2017.
Il convenuto, all’epoca dei fatti, era in rapporto di servizio con la pubblica amministrazione, nella sua qualità di responsabile del servizio finanziario. Il nocumento deriva dall’inutile aggravio di spesa sopportato dall’ente locale in conseguenza dell’azione giudiziaria subita ad opera di società fornitrice alla quale, pur in presenza di prestazioni riconosciute utili, non era versato alcun corrispettivo, per assenza del correlato impegno di spesa e della copertura finanziaria. L’elemento soggettivo della colpa grave è reso evidente dalla macroscopica violazione delle norme in tema di procedimento di spesa degli enti locali.
Tuttavia, le considerazioni svolte nella memoria di costituzione in ordine al concorso di ulteriori fattori, che contribuivano all’aggravamento del danno dopo il collocamento in quiescenza del convenuto (e quindi indipendenti dalla sua sfera d’azione), inducono ad esercitare, in congrua misura, il potere di riduzione dell’addebito.
Il collegio contabile ritiene equo indicare il danno a carico del responsabile finanziario solo nella misura del 50% delle spese inutilmente pagate al fornitore (interessi e spese legali), visto il suo pensionamento e l’inerzia protratta nel tempo da parte dei successivi responsabili finanziari.
Secondo la Procura la responsabilità è sicuramente da addossare comunque al responsabile dei servizi finanziari che ha espresso parere di regolarità contabile alla delibera della giunta, palesemente illegittima sotto il profilo contabile e della prevista imputazione della spesa.
In allegato il testo completo della Sentenza.