dati-corrispettivi-giornalieri-servizi-onlineDati corrispettivi giornalieri: i servizi online per la trasmissione. Tre sono le modalità che gli operatori potranno utilizzare per inviare i dati telematici alle Entrate. E adempiere alle nuove regole sullo scontrino elettronico, in questa prima fase di transizione.


Saranno disponibili, sul sito dell’Agenzia, nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi, i servizi telematici per la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, che consentiranno ai contribuenti che non hanno ancora a disposizione il registratore telematico di assolvere all’obbligo di invio telematico, nei tempi indicati dal decreto crescita, senza incorrere nelle sanzioni. Le novità, in un provvedimento del direttore dell’Agenzia del 4 luglio 2019.

Si ricorda, brevemente, che l’obbligo di invio dei dati dei corrispettivi giornalieri (scontrino elettronico) è stato introdotto dall’articolo 2, comma 1 del Dlgs n. 127/2015. La disposizione, in particolare, prevede che a partire dal 1° gennaio 2020, coloro che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. Il nuovo adempimento sostituisce l’obbligo di annotazione dei corrispettivi nell’apposito registro e quello di rilascio della ricevuta o dello scontrino fiscale.

Il decreto crescita, poi, ha stabilito che nel primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, decorrente dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti, non si applicano le sanzioni previste in caso di ritardo nell’invio dei dati, a condizione che la trasmissione telematica sia effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 12-quinques, Dl n. 34/2019).

Dati dei Corrispettivi giornalieri: servizi online per la trasmissione

Il provvedimento di oggi definisce le modalità e approva le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati, utilizzabili nel periodo transitorio di sei mesi, definendo le regole che consentono ai soggetti sprovvisti ancora dell’apposito registratore telematico di inviare i corrispettivi giornalieri per via telematica. I servizi che saranno messi a disposizione nel portale Fatture e Corrispettivi sono:

  • un servizio web per effettuare l’upload di un file con i dati dei corrispettivi complessivi di una singola giornata, distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”, o di un file compresso con i file dei dati dei corrispettivi delle singole giornate
  • un servizio web di compilazione dei dati dei corrispettivi complessivi giornalieri, sempre distinti per aliquota Iva o con indicazione del regime di “ventilazione”.

L’adempimento telematico, precisa il provvedimento, potrà essere effettuato anche con un’ulteriore modalità telematica. Mediante un sistema di cooperazione applicativa che, con servizio web service, consente di inviare i dati dei corrispettivi giornalieri attraverso protocollo https o sftp.

Sia i servizi offerti nel portale che quest’ultimo invio “extraportale” potranno essere effettuati direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati. In quest’ultimo caso, il professionista incaricato della trasmissione telematica dovrà rilasciare al contribuente copia della comunicazione trasmessa. E della ricevuta, che attesterà il ricevimento da parte dell’Agenzia e sarà prova dell’avvenuta presentazione.

Le informazioni raccolte sono trasmesse nel rispetto della privacy e delle norme di riservatezza e protezione dei dati personali. E trattate secondo i principi dell’articolo 5 del Regolamento (UE) 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali. Un sigillo elettronico apposto al fileinviato all’Agenzia delle entrate e la connessione protetta in web service, inoltre, garantiscono l’autenticità e l’inalterabilità dei dati.