La domanda di pronuncia pregiudiziale ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 198 paragrafo 2 della direttiva (CE) n. 112/2006 del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. La controversia principale, che ha portato alla decisione della Corte di giustizia europea, riguarda il rifiuto dell’amministrazione finanziaria danese alla concessione della detrazione iva a favore di una società danese che ha corrisposto il relativo importo ad un’altra società danese venditrice, per l’acquisto di lingotti di tenore in oro. Secondo tale autorità, la società acquirente non ha diritto ad esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta versata alla società venditrice, in quanto nel caso di specie si applica la normativa nazionale (art.46, paragrafo 1, della legge danese sull’iva), emanata sulla base delle disposizioni europee. Tale normativa prevede il trasferimento del debito d’imposta sull’acquirente nel caso in cui lo stesso sia un’impresa registrata in Danimarca e qualora riceva oro da investimento, materiale d’oro o prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi.
La controversia – La domanda di pronuncia pregiudiziale ha ad oggetto l’interpretazione dell’articolo 198 paragrafo 2 della direttiva (CE) n. 112/2006 del Consiglio, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto. Il ricorrente nel procedimento principale nel 2011 ha acquistato da un’altra società danese dei lingotti di tenore in oro compreso tra 500 e 600 millesimi di peso e contenenti oltre all’oro anche altri componenti quali oggetti metallici di scarto e oggetti non metallici. Tale società acquirente, versava alla società venditrice la somma di circa € 150.000,00 a titolo di iva e ne chiedeva la detrazione nella propria dichiarazione. Nel 2012 l’amministrazione finanziaria scandinava negava alla ricorrente la possibilità di detrarre l’iva a monte con la motivazione che, in base a quanto previsto dalla legge nazionale in materia iva, nel caso di specie tenuta a versare l’iva non sia la società venditrice ma quella acquirente, che a sua volta non potrebbe far valere il diritto a detrarre l’imposta anticipatamente versata. Il ricorrente, contro la decisione dell’amministrazione finanziaria, proponeva ricorso alla Commissione tributaria nazionale che, confermava la decisione dell’amministrazione finanziaria. Avverso tale ordinanza, la società acquirente ricorreva alla Corte d’appello danese, ritenendo che nel caso specifico non era applicabile la normativa danese, emanata sulla base dell’articolo 198, paragrafo 2, della direttiva iva, che prevede il trasferimento del debito d’imposta sull’acquirente, in quanto i lingotti da essa acquistati sarebbero costituiti da cascami o avanzi d’oro non contemplati da nessuna nozione contenuta nella disposizione comunitaria. Per gli avanzi d’oro, così come sostenuto dalla ricorrente, l’inversione contabile a carico dell’acquirente sarebbe disciplinata dall’art. 199, paragrafo 1, lettera d) della direttiva iva. Il giudice del rinvio, visti i dubbi interpretativi sulla normativa in questione, decide di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale.
Le questioni pregiudiziali – Se ai sensi dell’applicazione dell’articolo 198, paragrafo 2 della direttiva iva possono essere considerati “materiale d’oro o prodotti semilavorati” i lingotti costituiti da una fusione casuale e grezza di vari oggetti metallici di scarto contenenti oro.
Sulla questione pregiudiziale – Il giudice del rinvio, in merito alla questione pregiudiziale, intende sapere se i lingotti oggetto della controversia principale acquistati dalla società danese ricadano o meno nella sfera di applicazione dell’articolo 198, paragrafo 2 della direttiva iva. La disposizione, infatti, prevede che gli stati membri possano designare l’acquirente come debitore d’imposta nel caso in cui si tratti di cessioni di materiale d’oro o prodotti semilavorati che raggiungano un certo grado di purezza oppure di una cessione di oro da investimento. Quindi, qualora la cessione abbia ad oggetto lingotti che hanno un determinato tenore in oro ed ove sussistano i presupposti previsti dalla normativa, è ammesso il trasferimento del debito d’imposta dal venditore all’acquirente. Dal contesto di tale norma non si può desumere con certezza se nella nozione di materiale d’oro possano rientrare anche i lingotti costituiti dalla fusione di diversi oggetti metallici contenenti oro. Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione prendendo in considerazione l’obiettivo della disposizione in esame. La normativa de quo mira a prevenire le frodi fiscali e ad alleviare l’onere finanziario. La prevenzione delle frodi, infatti, è possibile proprio grazie all’inversione contabile dal fornitore all’acquirente in quanto, in questo modo, il debitore dell’imposta e il soggetto legittimato a detrarre l’imposta a monte vengono a coincidere in capo alla stessa persona, cosicché il fisco non è tenuto a rimborsare alcun importo. In base alla ratio e all’obiettivo dell’articolo 198, paragrafo 2, direttiva iva, nella nozione di materiale d’oro può essere compreso qualunque materiale destinato ad un’ulteriore trasformazione e non al consumo finale, che non costituisce prodotto semilavorato a condizione che presenti un tenore in oro di almeno 325 millesimi. La distinzione tra materiale d’oro e prodotto semilavorato acquista importanza ai fini dell’applicazione della norma in esame al caso oggetto della controversia principale. La distinzione si basa sul grado di lavorazione rispetto al prodotto finale in quanto nel materiale in oro rileva, ai fini del processo di lavorazione, soltanto l’oro contenuto a prescindere dalla forma in cui esso si presenta mentre per prodotti semilavorati si intendono beni che hanno già subito una lavorazione verso il prodotto finale. Alla luce dell’interpretazione letterale e della ratio dell’articolo 198, paragrafo 2, della direttiva iva si può concludere che i lingotti oggetto della controversia soddisfano le condizioni per l’applicazione di tale disposizione posto che gli stessi non sono stati sottoposti ancora ad alcuna lavorazione preliminare in funzione del prodotto finale e si tratta di materiale d’oro e non di prodotti semilavorati.
La decisione della Corte – Chiamati a pronunciarsi sulla questione, i giudici sovranazionali hanno chiarito che nell’ambito del debito fiscale dell’acquirente, in caso di cessione di materiale d’oro o di prodotti semilavorati di cui all’art.198, paragrafo 2, della direttiva iva, i lingotti d’oro come quelli oggetto della controversia principale, costituiti da una fusione casuale e grezza di vari oggetti metallici di scarto contenenti oro e che presentano un tenore in oro di circa 500 o 600 millesimi rientrano nella sfera di applicazione della presente disposizione.